Detrazione Iva più facile per i contribuenti trimestrali: l'imposta relativa agli acquisti effettuati in qualunque mese del trimestre solare è detraibile nel trimestre stesso purché la fattura arrivi e sia registrata entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre. Fanno eccezione le fatture relative all'ultimo trimestre dell'anno, pervenute nell'anno successivo. Questa interpretazione della norma introdotta dall'art. 14 del dl n. 119/2018, proposta da ItaliaOggi, è stata convalidata dall'Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di ieri.

La norma del «collegato». Com'è noto, l'articolo 14 del dl 119/2018 ha integrato l'art. 1, comma 1, del dpr n. 100/1998, concernente le regole per l'esecuzione della liquidazione periodica dell'Iva, al fine di consentire di esercitare il diritto alla detrazione anche dell'imposta «relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

Per conseguenza, l'Iva delle fatture d'acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata può essere detratta nella liquidazione del mese precedente, purché del medesimo anno solare. Pertanto, ad esempio, il contribuente mensile che ha effettuato l'acquisto a gennaio può detrarre l'Iva nella liquidazione relativa a tale mese, da eseguire entro il 16 febbraio, purché riceva ed annoti la fattura entro il 15 febbraio. Incidentalmente, sarebbe opportuno che il termine del 15 fosse allineato alla scadenza della liquidazione periodica (16), anche nell'ottica della disposizione transitoria dell'art. 10 dello stesso dl 119/2018, che per il primo semestre 2019 (fino a settembre, per i mensili) dichiara inapplicabili le sanzioni qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione, considerato peraltro che, come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione vale anche per i cessionari/committenti con riguardo all'esercizio della detrazione. Tornando alla modifica dell'art. 1 del dpr n. 100/98, la retro-imputazione della fattura ricevuta il mese successivo non è consentita per le fatture che si riferiscono ad operazioni dell'anno solare precedente, cosicché, ad esempio, l'Iva risultante dalle fatture d'acquisto ricevute a gennaio 2019 in relazione ad operazioni di dicembre 2018, anche se pervenute entro il giorno 15, non può essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre, ma potrà essere detratta solo da gennaio 2019, mese di ricevimento della fattura. Questo vale anche per le fatture datate 2018 ed inviate nel 2019: ancorché, secondo le risposte alle faq dell'agenzia, tali fatture non debbano essere elettroniche, perché aventi data anteriore al 1° gennaio 2019, il destinatario che le riceve nel 2019 non può retro-imputare la detrazione a dicembre, ostandovi la preclusione normativa suddetta.

Cadenza trimestrale. Si è osservato che la modifica introdotta dall'art. 14 del dl 119/2018 prende in considerazione esclusivamente i contribuenti mensili, sicché sorge l'interrogativo della sua applicabilità ai contribuenti che eseguono le liquidazioni dell'Iva con cadenza trimestrale. Al riguardo, su queste pagine si è sostenuto che la risposta debba essere affermativa e che quindi, interpretando la nuova norma in coerenza con la sua logica, i contribuenti trimestrali possano esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo. Così, ad esempio, il contribuente trimestrale che ha effettuato l'acquisto a gennaio 2019 potrà detrarre l'Iva nella liquidazione relativa al primo trimestre, da eseguire entro il 16 maggio, a condizione che la fattura arrivi e sia annotata entro il precedente giorno 15 maggio (occorre però fare attenzione al termine di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione, entro il quale il cessionario/committente deve ricevere la fattura dal fornitore e procedere, in caso contrario, alla regolarizzazione nei successivi trenta giorni, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 8, del dlgs n. 471/97). L'agenzia ha ora ritenuto questa interpretazione «coerente con la ratio della norma, che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione», avvertendo tuttavia che «restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese».

Franco Ricca - 24 gennaio 2019 – tratto da Italia Oggi

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