Le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) se corroborati dal mutuo erogato all’acquirente in misura maggiore rispetto al prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, legittimano l’accertamento tributario. E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26485. Una società ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, ritenendo, tra l’altro, che le risultanze dei valori OMI e lo scarto minimo tra gli importi del mutuo concesso agli acquirenti ed il prezzo di vendita degli immobili fossero inidonei “(…) a costituire indizi gravi, precisi e concordanti, tali da assurgere a valore di prova della maggiore imposizione tributaria (…)”.  La Corte di Cassazione, preliminarmente rilevava come la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), avesse modificato l’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di Iva), sopprimendo la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, declassando i c.d. Parametri OMI a mere presunzioni semplici con effetto retroattivo (Cfr. anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 14 aprile 2010, n. 18).

Giovanni Cataldi/Fabrizio Colella – 24 dicembre 2016 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie