Ok alle ispezioni visive dell’auto dall’esterno per accertare il divieto di fumo nell’abitacolo in presenza di minori e di donne incinte. Le ispezioni interne, invece, potrebbero essere bloccate se si equipara la vettura alla privata dimora. Si gioca tutto sul concetto, appunto, di privata dimora l’individuazione dei poteri degli agenti accertatori della violazione del divieto di fumo in auto introdotto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6/2016. La materia è illustrata dalla circolare del ministero della salute del 4 febbraio 2016, che sul punto delle modalità di accertamento si limita a un richiamo all’articolo 13, comma 4, della legge 689/1981 e cioè la legge quadro sulle sanzioni amministrative pecuniarie. Ma vediamo di illustrare il problema. L’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016, estende il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

La circolare prende in esame le difficoltà pratiche di accertamento della violazione e si riferisce all’ipotesi infrazione commessa in un autoveicolo in movimento. Per questa ipotesi la circolare ricorda che l’accertamento potrà può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Antonio Ciccia Messina - 09 febbraio 2016 – tratto da Italia Oggi

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