Per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet. Una casella di spunta preselezionata è pertanto insufficiente.

La federazione tedesca delle organizzazioni di consumatori contesta, dinanzi ai giudici tedeschi, l'utilizzo, da parte della società tedesca XXXXXXX, nell'ambito di giochi a premi in linea, di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti di Internet che intendono partecipare al gioco esprimono il loro accordo all'installazione di cookie.

Tali cookie sono diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della XXXXXXX.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania, sentenza - testo in francese - nella causa C-673/17) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Con la sua sentenza odierna la Corte dichiara che il consenso che l'utente di un sito Internet deve prestare ai fini dell'installazione e della consultazione di cookie sulla sua apparecchiatura terminale non è validamente espresso mediante una casella di spunta preselezionata che l'utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

È ininfluente riguardo a tale risultato il fatto che le informazioni archiviate o consultate costituiscano o meno dati personali. Il diritto dell'Unione mira, infatti, a tutelare l'utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell'apparecchiatura terminale dell'utente a sua insaputa.

La Corte sottolinea che il consenso deve essere specifico, cosicché il fatto che un utente attivi il pulsante di partecipazione ad un gioco a premi non è sufficiente per ritenere che l'utente abbia validamente espresso il proprio consenso all'installazione di cookie.

Secondo la Corte, inoltre, il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente.

Enrico Bronzo - 01 ottobre 2019 – tratto da sole24ore.com

Altre notizie