Allarme tra i clienti delle banche che hanno contratto mutui ipotecari: il Dlgs in approvazione alla Commissione Finanze della Camera potrebbe permettere alle banche di recuperare in maniera più veloce le garanzie sul credito. La commissione Finanze della Camera sta infatti procedendo nell’esame dello schema di decreto legislativo dedicato all’attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (la norma riguarda anche modifiche e integrazioni del titolo VI-bis 385, sulla disciplina degli agenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 256, che discende da 141). Si tratta dell’Atto Camera n. agosto 2010, n. un’ampia delega che la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114 ) ha concesso al Governo.

Infatti l’attuazione della direttiva 2017/17/UE è semplicemente indicata al punto 13 dell’allegato B della legge, senza ulteriori indicazioni. Il che consente al Governo la massima libertà. Proprio questa libertà ha prodotto un testo che in Commissione (la quale può solo esprimere condizioni e osservazioni nel parere) è stato molto criticato. Il punto sotto tiro (ma le votazioni del parere non sono ancora iniziate) riguarda il nuovo articolo 120-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario.

In sostanza la banca e il cliente possano accordarsi preventivamente (ma naturalmente si tratterà di una clausola che verrà imposta per poter ottenere il finanziamento) sulla possibilità che, in caso di mancato rimborso di sette rate del mutuo, anche non consecutive, l’istituto di credito possa “saltare” il passaggio del procedimento esecutivo, consentendo alla banca di vendere subito la casa. In sostanza, rispetto a prima (quando il “salto delle sette rate già consentiva la risoluzione del contratto di mutuo) la novità introdotta dalla direttiva europea riguarda le procedure per l’escussione dell'ipoteca, con l’obiettivo di ridurre i tempi e snellire le pratiche nei casi di debitori inadempienti.

La nuova norma chiarisce che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-duodecies in materia di valutazione dei beni immobili.
Il comma 4 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

Saverio Fossati/Vito Lops - 1 marzo 2016 – tratto da Sole24ore.com

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