Il proprietario di un immobile non può avere diritto all'esenzione dalle imposte locali se lo ha dato in comodato gratuito ai figli minori. Non è pensabile né credibile che due figli minori, di 5 e 11 anni, possano vivere da soli, ancorché abbiano la residenza anagrafica nell'immobile. L'agevolazione non spetta neppure se l'immobile viene concesso in comodato al coniuge, perché non è annoverabile tra i parenti in linea retta. Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 5529/2019. Per i giudici sono fondate le pronunce di merito laddove hanno escluso che «due minori di cinque ed undici anni possano vivere da soli» e hanno negato «la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma primaria per l'esenzione, non essendo configurabile un rapporto di comodato gratuito unicamente tra il genitore ed i figli minori». Peraltro, anche convivendo con l'altro genitore, l'agevolazione non potrebbe essere riconosciuta «non essendo il coniuge del ricorrente annoverabile, in relazione al disposto dell'art. 74 c.c., tra «i parenti in linea retta fino al secondo grado». Nel caso di specie è stata disconosciuta l'esenzione Ici, ma lo stesso trattamento la legge riserva al comodante per l'Imu e la Tasi. L'art. 13 del dl 201/2011, infatti, per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50%. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Occorre, inoltre, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. L'art. 1, co. 1092, dell'ultima legge di bilancio (145/2019) ha esteso l'agevolazione Imu al coniuge del comodatario in caso di morte dello stesso, ma solo se vi è la presenza di figli minori. Il beneficio fiscale si applica anche alla Tasi, considerato che per i due tributi l'imponibile si calcola nello stesso modo.

Sergio Trovato - 09 aprile 2019 – tratto da Italia Oggi

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