A 16 giorni dalla scadenza, prorogata al 21 aprile dal decreto 36/2017, continuano a crescere le domande di rottamazione agevolata che nella maggioranza dei casi riguardano crediti vantati dell'agenzia delle Entrate. Ed è forte la pressione sugli sportelli di Equitalia che nell'ultimo mese hanno registrato un afflusso superiore del 30% rispetto allo stesso periodo 2016. Vediamo quali sono le principali mosse per capire come accedere alla sanatoria. Mercoledì 5 aprile l'audizione del presidente e Ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini che fa il punto sull'iter e sui numeri della definizione agevolata presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria

Meglio pagare la mora sugli arretrati
Chi aveva ottenuto da Equitalia una dilazione già in essere al 24 ottobre 2016, per fare istanza di rottamazione deve pagare gli importi scaduti al 31 dicembre 2016. Attenzione, però, perché sulle rate non pagate – ma anche su quelle pagate in ritardo nel 2016 – potrebbero essere maturati interessi di mora. Queste somme non verrebbero aggiunte al conteggio della rottamazione e a titolo cautelativo è utile versarle per evitare di vedersi bocciata l'istanza.

Come rottamare le cartelle non ancora notificate
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 31 dicembre 2016. Quindi potrebbero esserci cartelle rottamabili che non sono ancora state notificate al contribuente e che – essendo state affidate sul finire del 2016 – non sono ancora decadute né prescritte. Per avere un quadro preciso, si può accedere alla propria area riservata sul sito di Equitalia oppure rivolgersi direttamente agli uffici di Equitalia.

I vecchi debiti non sono sempre prescritti
Ignorare una cartella relativa a un vecchio debito può non essere sempre la scelta giusta. Pensiamo a una multa che riporta la data di notifica del 2004. È vero che le sanzioni si prescrivono in cinque anni, anziché nell'ordinario termine decennale dettato dal Codice civile. Ma il termine può essere interrotto da qualsiasi atto che metta in mora il debitore. Quindi, chi è interessato dovrebbe fare un'istanza di accesso agli atti all'agente della Riscossione per essere sicuro della prescrizione. In ogni caso, se il contribuente ritiene che l'atto sia prescritto non dovrà aderire alla rottamazione, ma piuttosto far valere in contenzioso l'avvenuta prescrizione così da ottenere l'annullamento dell'atto.

Istanze separate per tutelarsi dalla bocciatura
Chi presenta istanza per la definizione agevolata delle cartelle deve, di fatto, “attendere” la risposta di Equitalia. Questo potrebbe creare problemi ai contribuenti che hanno diverse cartelle rottamabili, alcune delle quali rateizzate e con pagamenti non regolari. Per evitare una bocciatura integrale, in questi casi può essere consigliabile presentare istanze separate: una per le cartelle non rateizzate e un'altra per quelle dilazionate.

Le rate pagate nel 2017 non sono recuperabili
Chi aveva rateizzato una cartella e presenta domanda di definizione agevolata può smettere di pagare le rate a partire dal 1° gennaio 2017, in attesa della risposta di Equitalia. Se però un contribuente che ha continuato a pagare le rate a gennaio e febbraio di quest'anno decide solo ora di avvalersi della rottamazione, le sanzioni e gli interessi di mora versati nei primi due mesi del 2017 non potranno essere recuperati.

C. Dell'Oste e G. Parente - 05 aprile 2017 - tratto da sole24ore.com

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