Scade il prossimo 16 dicembre il termine per pagare il saldo di Imu e Tasi, l’immancabile appuntamento con i tributi comunali sugli immobili. Dopo il pagamento della prima rata di giugno 2016, si avvicina quindi la scadenza per il saldo di dicembre. Quest’anno comunque il calcolo del saldo è più semplice perché in sede di acconto erano già note le aliquote 2016, considerata la scadenza al 30 aprile per l’adozione delle delibere comunali: l’importo del saldo dovrebbe quindi essere la metà dell’importo annuale.

Il canale ufficiale per verificare le aliquote comunali è costituito dal portale del Dipartimento delle finanze, nel quale sono confluite tutte le delibere che quest’anno andavano trasmesse entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016. È consigliabile inoltre consultare le istruzioni che i Comuni solitamente inseriscono nei propri siti internet.

L’abitazione principale

In particolare occorre prestare attenzione alle novità del 2016, a partire dall’esonero Tasi delle abitazioni principali, comprese quelle degli inquilini, ad eccezione delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare.

Attenzione anche alla maggiorazione dello 0,8 per mille sulla Tasi eventualmente adottata dal Comune nel 2015. La legge di Stabilità 2016 impone l’adozione di un’apposita delibera di conferma nel caso in cui il Comune intenda mantenerla, ma se lo 0,8 per mille è stato usato nel 2015 per le abitazioni principali, nel 2016 questa aliquota non è più confermabile, perché è limitata «agli immobili non esentati», né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015, perché in tal caso si violerebbe “indirettamente” il blocco degli aumenti.

Un’altra novità in ordine alla Tasi riguarda il nuovo regime di favore previsto per i fabbricati “merce”, consistente nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari all’1 per mille con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto.

Tra le novità invece applicabili ad entrambi i tributi si segnala la riduzione del 50% per i comodati, che rende inefficaci le eventuali assimilazioni disposte in precedenza dai comuni. L’unica “convivenza” possibile nel 2016 è tra l’aliquota comunale agevolata eventualmente già prevista per i comodati e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%). Altre novità Imu-Tasi sono costituite dalla riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato (si paga quindi il 75%), dal nuovo regime di calcolo della rendita catastale per i fabbricati produttivi con macchinari “imbullonati” e dall’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.

Relativamente all’Imu è cambiato ancora una volta il regime impositivo dei terreni agricoli, con un ritorno al passato costituito dall’applicazione della circolare 9/1993 per l’individuazione dei terreni montani da esonerare. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da Cd e Iap, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni ubicati sulle isole minori e quelli a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il calcolo non cambia

Dopo aver verificato la disciplina applicabile ai singoli casi (non sempre sovrapponibili tra Imu e Tasi), la procedura di calcolo e di versamento resta invece identica. Si parte sempre dalla base imponibile, costituita per i fabbricati dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per gli appositi coefficienti (160 per le abitazioni, 140 per i laboratori, 65 per gli opifici, 55 per i negozi, eccetera).

Sul valore così ottenuto si applicano le aliquote Imu e Tasi determinate dal Comune, consultabili sul sito del Dipartimento delle finanze (l’unico canale ufficiale). Naturalmente va detratto l’importo già versato in acconto a giugno di quest’anno, che nella maggior parte dei casi dovrebbe corrispondere alla metà di quanto dovuto. In caso di comproprietà l’imposta va versata da ciascun contitolare in base alle quote di possesso, ma molti enti consentono di effettuare il versamento cumulativo da parte di uno di essi. Occorre inoltre fare attenzione ai casi di possesso iniziati o cessati in corso d’anno, che vanno conteggiati applicando la regola dei 15 giorni equivalenti ad un mese. Il pagamento va comunque effettuato tramite il modello F24 o l’apposito bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale), quest’ultimo utilizzabile solo se si tratta di immobili situati nello stesso comune.

Giuseppe Debenedetto - 14 dicembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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