L'impresa che non effettua il pagamento del carburante al momento dell'acquisto non è soggetta, in questa fase, all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'Iva, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 19 del 15/11/2019 sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione. A decorrere dal 1/7/2018, nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell'Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante. Nel contratto di conto corrente, instaurato, nel caso di specie, tra un ente associativo e le imprese di autotrasporto consociate, si realizza su base pattizia un meccanismo di compensazione tra i debiti e crediti delle rispettive parti che non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alle cessioni di carburanti per autotrazione. Infatti, in questo caso, la compensazione opera in via automatica con la liquidazione del saldo soltanto alla chiusura del conto, secondo le scadenze stabilite dal contratto. Resta, invece, l'obbligo di certificazione degli acquisti con e-fattura per le cessioni effettuate al di fuori degli impianti stradali di carburante, e dal 1° gennaio 2019 per tutte le cessioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti. Infine, affinché l'acquisto di carburante per autotrazione sia effettuato nel rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, è necessario che si rispettino alcune condizioni: l'acquisto del carburante da parte dell'ente associativo deve avvenire con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica; i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata vanno documentati con e-fattura; i rapporti di debito e credito tra l'ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente devono risultare da chiare e dettagliate evidenze contabili; i pagamenti degli importi eventualmente non compensati devono essere effettuati con mezzi tracciabili.

Giulia Provino - 19 novembre 2019 – tratto da Italia Oggi

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