L’annunciata (parziale) moratoria delle notifiche degli atti di Equitalia non deve distogliere i contribuenti dalla necessità di velocizzare la valutazione di convenienza della rottamazione delle cartelle. Come confermato, infatti, nelle prime risposte ufficiali, se non si presenta la domanda, l’attività esecutiva prosegue. Senza dimenticare che, nel caso del pignoramento presso terzi, l’esecuzione conseguente potrebbe vanificare del tutto l’operazione della definizione agevolata.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016, l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, mentre restano salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda. Di conseguenza chi ha già ricevuto la notifica di un preavviso di fermo, ha tutto l’interesse ad affrettarsi nella presentazione dell’istanza, allo scopo di prevenire l’iscrizione del vincolo. Le medesime considerazioni valgono nei riguardi di tutti i soggetti che sono stati destinatari dell’intimazione di pagamento, propedeutica all’iscrizione di ipoteca. In questi casi, è previsto un lasso di tempo di 30 giorni, decorso il quale Equitalia procede all’apposizione del vincolo. A stretto rigore, una volta adottate le suddette misure cautelari, le stesse dovrebbero permanere fino al perfezionamento della definizione agevolata, ovverosia, al limite, fino al 30 settembre 2018.

La corsa contro il tempo vale anche, e ancor di più, per fermare le attività esecutive vere e proprie. Al riguardo, Equitalia ha rilevato come la legge di riferimento non contempli una sospensione generalizzata delle operazioni sino alla fine di marzo 2017 (termine di presentazione delle domande). Allo scopo, occorre includere le partite debitorie nella domanda da inoltrare all’agente della riscossione. Per fare questo, però, almeno sino a quando non sarà ufficialmente chiarito che il comportamento concludente rilevante è il pagamento della prima o unica rata, è necessario che il contribuente faccia bene i conti della rottamazione. Vale ricordare, in proposito, che il ritardo anche di un solo giorno nel versamento del dovuto, compromette l’intera procedura, con l’ulteriore conseguenza del divieto di ulteriore rateazione del debito residuo.

Sul pignoramento presso terzi si sostiene che una volta che il terzo si è dichiarato debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, il pignoramento va sino in fondo e non si ferma con la presentazione della domanda. Si pensi ad esempio al pignoramento del conto bancario o delle quote stipendiali, ex articolo 72-ter del Dpr 602/1973. In quest’ultimo caso, tuttavia, se le trattenute non si sono ancora esaurite, potrebbe forse rilevarsi che l’effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate non si estenda agli importi futuri.

Nell’ipotesi di soggetto che deve riscuotere somme superiori a 10mila euro da una pubblica amministrazione e che risulti moroso nei riguardi di Equitalia per importi almeno pari a tale cifra, si ricade nell’obbligo di segnalazione, all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In questo caso, il momento di non ritorno è rappresentato dalla notifica da parte dell’agente della riscossione dell’ordine di pagamento delle somme dovute. Se quindi si è in attesa della liquidazione di somme da parte di enti pubblici, conviene anticipare la presentazione della domanda, prevenendo così il blocco di Equitalia.

Un’altra questione “intertemporale” riguarda l’individuazione della data di consegna dei ruoli, soprattutto per quelli trasmessi nel mese di dicembre. Equitalia pare orientata a dare rilievo alla data di consegna formale, piuttosto che a quella effettiva. Pertanto, ai sensi dell’articolo 4 del Dm 321/1999, tutti i ruoli trasmessi dall’ente creditore a partire dal 16 dicembre dovrebbero essere esclusi dalla definizione, in quanto si ritengono consegnati il 10 gennaio. Sul punto, però, è auspicabile un ripensamento.

Luigi Lovecchio - 22 dicembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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