L'estratto conto della carta aziendale con cui vengono pagate le spese di viaggio dei dipendenti in trasferta è sufficiente a garantire l'esenzione Irpef per i lavoratori. Non è necessario che alle note spese siano allegate le copie cartacee dei biglietti aerei e ferroviari in formato elettronico. Essenziale è che la rendicontazione consenta di abbinare in maniera certa e puntuale i singoli acquisti e che la società sia in grado di esibire tutta la documentazione in caso di controllo. Ad affermarlo è stata ieri l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 22.
Il quesito era stato proposto da un gruppo societario ed era volto a conoscere la corretta applicazione dell'articolo 51, comma 5 del Tuir. Si tratta cioè della disposizione che fa salve da imposizione Irpef le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro per consentire ai propri dipendenti di svolgere l'attività professionale al di fuori della normale sede di impiego.
Il beneficio è subordinato alla presenza di «idonea documentazione». Le procedure operative in uso presso l'azienda prevedevano una gestione centralizzata delle missioni: ogni dipendente poteva collegarsi tramite il proprio pc al sistema, inserire i dati della trasferta e, una volta ottenuta l'autorizzazione, procedere in autonomia a prenotare la soluzione di viaggio più idonea. Il pagamento dei titoli di trasporto avveniva con una carta di credito aziendale, intestata alla società. Al ritorno dal viaggio, ciascun lavoratore procedeva poi a redigere la propria nota spese.
La società chiedeva alle Entrate se il requisito documentale si potesse ritenere soddisfatto anche in assenza dell'allegazione al riepilogo della stampa su supporto cartaceo dei biglietti elettronici e carte d'imbarco (comunque conservati nel database dell'azienda), evitando quindi un aggravio amministrativo.
Positivo il riscontro dell'Agenzia. L'estratto conto mensile rilasciato alla società dal gestore della carta di pagamento indica per ciascuna transazione la data di acquisto, il nome del passeggero e il codice identificativo del dipendente, il centro di costo, la tratta del viaggio, la classe di prenotazione e il relativo importo.
Si tratta di informazioni «idonee ad attestare l'effettivo spostamento della sede di lavoro e l'utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente», chiosa l'amministrazione finanziaria, «nonostante i documenti di viaggio elettronici rilasciati dai diversi vettori non siano stampati e allegati alla relativa nota spese».

05 ottobre 2018 – tratto da Italia Oggi

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