Ampliato il paniere dei beni donabili che rientrano nella filiera virtuosa della legge 166/2016, cosiddetta legge “ antisprechi”, ed estese le relative agevolazioni fiscali alle donazioni a favore di tutti gli enti del terzo settore che si iscriveranno nell'istituendo Registro unico nazionale, incluse cooperative e imprese sociali.

Queste le due importanti novità approvate nella prima mattinata dalla commissione Bilancio della Camera che chiude oggi i lavori del Ddl bilancio 2018 prima di passare al voto finale in aula.

La legge 166/2016 ha l'obiettivo di favorire la cessione gratuita di beni nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti farmaci e altri prodotti. L'intento è quello di ridurre gli sprechi nella catena produttiva, favorendo il recupero delle merci invendute o non utilizzate che trovano una rinnovata utilità nel circuito sociale.

Gli emendamenti erano molto attesi dai vari attori della filiera produttiva e distributiva, ivi inclusa la grande distribuzione, nonché dai numerosi enti del terzo settore da tempo impegnati nel recupero delle eccedenze, che si sono riuniti lunedi alla Camera, su iniziativa della deputata Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge, per presentare la piattaforma www.iononsprecoperche, che avrà il compito di favorire le donazioni mettendo in rete tutti coloro che vorranno contribuire alla lotta agli sprechi.

Con le modifiche apportate in Commissione vengono ampliate le categorie di beni oggetto di donazione, includendo, ad esempio, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti per la cura della persona e della casa e quelli di cartoleria. In relazione a farmaci e medicinali, si definiscono i soggetti donatori del farmaco e in quali casi i medicinali sono donabili, nel rispetto di qualità, tracciabilità, e idoneità all'utilizzo.

Vengono inoltre rese più chiare ed omogenee le regole fiscali. La donazione non si considera “cessione” ai fini fiscali e dunque non genera ricavi, consentendo, nel contempo, all'impresa di dedurre tutti i costi sostenuti relativamente al bene successivamente donato. Ai fini Iva, le operazioni sono equiparate a quelle di distruzione dei beni: non viene quindi applicata l'imposta sulle merci in uscita, mentre è riconosciuta la detrazione dell'Iva assolta a monte.

Semplificazione delle procedure per chi dona. Se la cessione gratuita unitariamente considerata è di valore inferiore a 15 mila euro o si tratta di eccedenze alimentari facilmente deperibili potrà essere certificata solo con documento di trasporto o titolo equipollente. Negli altri casi è richiesta una comunicazione riepilogativa da inviarsi telematicamente dal donatore all'amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo.

L’ente beneficiario deve rilasciare la propria dichiarazione attestante l'impegno ad usare i beni in conformità alle finalità istituzionali.

Gabriele Sepio - 20 dicembre 2017 – tratto da sole24ore.com

 

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