I soggetti che possono svolgere la funzione di ente promotore sono, tra gli altri:

·        le agenzie per l’impiego o strutture con compiti istituzionali analoghi individuate dalle Regioni

·        le sezioni circoscrizionali per l’impiego o strutture con compiti istituzionali analoghi individuate dalle Regioni

·        le Università degli studi o istituti, anche privati, abilitati al rilascio di titoli accademici

·        i provveditorati agli studi

·        i centri pubblici (o a partecipazione pubblica) di formazione professionale o orientamento, oppure centri che operano in convenzione con la Provincia o la Regione o da questi accreditati

·        le comunità terapeutiche e le cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali

·        i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione

·        le strutture formative private, senza scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che operano in base di una specifica autorizzazione da parte della Regione. 
 

Lo stage si svolge sulla base di una convenzione tra l’ente promotore e l’impresa ospitante. Alla convenzione va allegato un progetto formativo relativo a ciascun tirocinio che deve specificare:

·        gli obiettivi e le modalità di svolgimento assicurando, per gli studenti, il collegamento con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza

·        il nome del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale

·        gli estremi identificativi delle assicurazioni

·        la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio

·      il settore aziendale nel quale il tirocinante viene inserito

 

06 dicembre 2017 - tratto da corriere.it

 

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