Con sentenza 29 maggio 2015, n. 2704, la sezione III del Consiglio di Stato ha affermato che l’affidamento del servizio di gestione di distributori automatici è ricondotto dalla giurisprudenza unanime nell’àmbito della concessione di servizi disciplinata dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; 16 gennaio 2014, n. 152; 20 maggio 2011, n. 3019; da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5065).

L’affidamento di servizi
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza del Giudice amministrativo di appello (da ultimo, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 416; sez. V, 28 luglio 2014, n. 3989), il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche:
- testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi, sì che essa non può che intendersi riferita anche allo “affidamento di (…) servizi mediante concessione” (v. articolo 3, comma 36, del citato Dlgs n. 163/2006);
- sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 12 febbraio 2013, n. 811).

Il caso
Nella specie, veniva contestata la determina del Direttore del Dipartimento area amministrativa dell'Asp di Crotone nella parte in cui ha aggiudicato l'affidamento del servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande e snacks per il presidio Ospedaliero di Crotone.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato torna a sollevare la controversa questione della natura giuridica del contratto finalizzato all’installazione e alla gestione di distributori automatici (di alimenti, merendine o bevande) in locali pubblici, effettivamente ricondotto dalla giurisprudenza unanime nell’àmbito della concessione di servizi disciplinata dall'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici.
Come chi scrive va ripetendo da tempo, questa classificazione non può persuadere appieno, perché eleva al rango di servizio pubblico ciò che, ontologicamente, è arduo considerare tale e perché svaluta del tutto la circostanza che l’oggetto del contratto nella specie ha carattere misto, convivendo fra loro, dal lato pubblico, più prestazioni (messa a disposizione di spazi e della fornitura di energia elettrica necessaria ad alimentare l’impianto, ma anche – anzi, soprattutto – di una risorsa non propria, cioè un bacino di utenza in punto di fatto “riservato”, che rappresenta l’elemento patrimonialmente di maggior pregio).

Massimiliano Atelli - 04 giugno 2015 – tratto da sole24ore.com

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