So che si può occupare un lavoratore pagandolo con il sistema dei buoni comprati in tabaccheria. Questo vale anche per una baby-sitter che dovrebbe seguire i miei figli al pomeriggio dopo la scuola materna, e pure alla mattina, se sono malati? C'è un limite massimo di ore per questo tipo di contratto? E se non dovessi essere soddisfatta di questa baby-sitter, come potrei procedere? Avendo una casa in campagna, vorrei sapere se la stessa soluzione si può usare per pagare un pensionato che verrebbe a sistemarmi il giardino per mezza giornata al mese. In caso di infortuni sul lavoro, sarei coperto anche sotto questo profilo? Per iniziare il rapporto, devo rivolgermi a una tabaccheria o all'Inps? 

T.O. – VERONA

Il lavoro accessorio può essere usato per tutti i tipi di attività, da imprese o da privati (è quest'ultimo il caso dei rapporti con una baby-sitter o un giardiniere), a eccezione di alcune attività nel settore agricolo. Si tratta di una tipologia contrattuale a se stante, imperniato su una disciplina speciale che, comunque, garantisce un nucleo minimo di diritti e garanzie. Non va valutato in termini di autonomia o subordinazione, in quanto l'unico criterio di qualificazione è quello del limite economico massimo del compenso. 
Ogni singolo lavoratore non deve ricevere più di 5.050 euro netti per ogni anno solare, che corrispondono a 6.730 euro lordi. Il limite può essere riferito anche a più committenti; ad esempio: 2.000 euro con il committente A; 1.800 con B e 1.250 con C. Possono svolgere lavoro accessorio anche gli studenti, purché l'attività sia resa nelle vacanze scolastiche.
In relazione a ogni committente, il limite massimo di ricorso al lavoro accessorio rispetto al lavoratore è pari a 5.050 euro netti per la generalità dei committenti (compresi Pa e datori di lavoro domestico) e di 2.020 euro netti per i committenti imprenditori e professionisti. Nel caso di una famiglia che voglia assumere una baby-sitter e un giardiniere, il limite degli importi pagabili è di 5.050 euro netti in un anno, ma la moglie potrebbe fungere da committente della baby-sitter e il marito del giardiniere, per sfruttare due plafond anziché uno. Attenzione, però: bisognerà anche verificare che i due lavoratori non superino a loro volta il limite di 5.050 euro ciascuno, per effetto di compensi ricevuti da altri committenti. Se questo avviene, bisognerà ricorrere a un altro tipo di inquadramento contrattuale, con una qualsiasi tipologia idonea alle caratteristiche della prestazione.
Anche nel 2014 è stata confermata la norma transitoria che consente ai percettori di trattamento di sostegno al reddito (disoccupati, in mobilità) di svolgere lavoro accessorio, cumulando il compenso con i trattamenti di sostegno fino a un massimo di 3.000 euro netti per anno solare (4.000 lordi). In realtà, essi possono anche percepire il compenso per la parte oltre 3.000 euro, fino a 5.050 euro, ma la quota differenziale sarà parzialmente cumulabile con i trattamenti di sostegno citati. Dunque, se un lavoratore sta fruendo di ammortizzatori sociali e svolge un'attività di lavoro accessorio, vale sempre il limite di 5.050 euro annui, con la differenza che per i primi 3.000 l'importo è completamente cumulabile con i trattamenti da ammortizzatore sociale, senza soggiacere ai limiti di regola applicabili in caso di rioccupazione di un lavoratore in Cig o in mobilità.
In agricoltura il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre con i limiti citati, per:
-aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo per attività di carattere stagionale;
-imprese con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore, senza il tramite di intermediari, salvo gli steward delle società calcistiche. Un'impresa non può instaurare un rapporto accessorio con lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto e della somministrazione.
Il prestatore è pagato con voucher, il cui valore nominale è pari a 10 euro, con la possibilità di fruire anche di voucher "multipli" del valore di 50 euro, equivalenti a cinque buoni non separabili. Resta la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo «per un'ora di lavoro anche più voucher» (ministero del Lavoro, circolare 4/2013). 
I voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e banche). A ogni voucher si applica una trattenuta pari a 2,50 euro (il lavoratore riscuote quindi 7,50 euro) a titolo di contribuzione previdenziale, assicurazione Inail e compenso per il concessionario. Tale somma è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Quanto alle procedure da seguire, nel caso dei voucher cartacei il primo passaggio è quello dell'acquisto nelle rivendite autorizzate (sedi Inps, banche, uffici postali, tabaccai) di uno o più carnet di buoni. Il secondo passaggio è la comunicazione di svolgimento della prestazione attraverso la registrazione sul sito dell'Inps prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione. Se – dopo la comunicazione – si verificano variazioni dei periodi di inizio e fine lavoro o dei lavoratori impiegati, esse dovranno essere preventivamente comunicate all'Inps dal committente. Trascorsi due giorni dalla prestazione, il lavoratore potrà recarsi dal rivenditore esibendo i buoni cartacei consegnati dal committente per l'incasso.
Nel caso di utilizzo dei voucher telematici, sia il committente che il lavoratore devono provvedere a registrarsi all'Inps (il committente può farlo anche tramite l'associazione di categoria abilitata). Una volta ricevuti i dati delle parti, Poste Italiane invia al lavoratore maggiorenne la carta (Inps card) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite. L'accredito del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un "caricamento" minimo pari a 5 euro. In mancanza di attivazione, il pagamento avverrà automaticamente attraverso un bonifico domiciliato, riscuotibile in tutti gli uffici postali. Il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno usati per un tempestivo pagamento.

VIOLAZIONI E SANZIONI
La mancata comunicazione preventiva – prima, cioè, dell'instaurazione del rapporto – all'Inps comporta l'applicazione della "maxisanzione" (in genere da 1.950 a 15.600 euro + 195 euro per ogni giorno di lavoro), come se si trattasse di lavoro irregolare. Se invece si superano i limiti massimi di retribuzione (5.050 euro o 2.020 euro), la conseguenza è la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato. Nel sistema Inps è possibile accedere all'estratto conto del lavoratore per conoscere l'importo raggiunto nell'anno solare, importo che però, essendo implementato dalle informazioni provenienti dai concessionari, potrebbe non essere aggiornato. Da qui la necessità, suggerita dall'Inps stesso, di acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore prima dell'inizio della prestazione. 

NORME E CIRCOLARI
Disciplina base 
Le norme che regolano il lavoro accessorio
Dlgs 276/2003, articoli 70-73 
Settori coinvolti 
Esteso il campo di applicazione del lavoro accessorio a tutti i settori, introducendo il solo limite complessivo dei voucher
Articolo 4 della legge 92/2012 
Punto qualificante 
Eliminata la natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio, qualificandola solo in relazione all'entità dei compensi erogati
Dl 76/2013 convertito nella legge 99/2013, articolo 7 
Limiti e sanzioni 
Precisazioni sui vincoli all'instaurazione di un lavoro accessorio e sanzioni in caso di violazione
Ministero del lavoro, lettera circolare 22 aprile 2013 
Ammortizzatori sociali 
Confermato per il 2014 il cumulo tra voucher e prestazioni di sostegno al reddito, entro il limite di 3.000 euro annui.
Legge 15/2014, articolo 8, comma 3 
Rivalutazioni massimali 
Rivalutati per il 2014 i massimali dei compensi.
Inps, circolare 28/2014 
Riepilogo 
La nuova disciplina del lavoro accessorio e i diversi aspetti qualificanti.
Inps, circolare 49/2013 
Campo di applicazione 
Il punto sui destinatari della disciplina dopo le modifiche della legge 92/2012, che ha allargato la relativa platea.
Ministero del Lavoro, circolare 4/2013 
Contribuzione figurativa 
L'accredito dei contributi figurativi per i percettori di ammortizzatori sociali che svolgono lavoro accessorio per i compensi fino a 3.000 euro.
Inps, messaggio 12082/2010 e circolare 130/2010 
Comunicazione 
A chi, quando e come comunicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro accessorio, con il superamento dell'obbligo di informare l'Inail
Inps, circolare 177/2013 

Pietro Gremigni -  08/09/2014 – tratto da sole24ore.com

 

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