Dal 2017 l’opzione per la liquidazione ed il versamento dell’Iva di gruppo non vale soltanto per un anno, ma si rinnova automaticamente fino a quando non è revocata. E’ una delle novità contenute nel decreto del mineconomia 13 febbraio 2017, pubblicato nella G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017. Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina di attuazione del particolare regime per le società controllanti e controllate, contenuta nel dm 13 dicembre 1979, a fini di adeguamento alla nuova normativa primaria, recata dal terzo comma dell’art. 73 del dpr 633/72, come sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dalla legge n. 232/2016. Vediamo alcune novità del decreto, dirette per lo più all’adeguamento formale delle disposizioni. Difatti, come previsto dalla nuova norma, viene formalmente abrogato l’obbligo della società controllante di presentare anche le dichiarazioni annuali Iva delle società controllate (di fatto superato da tempo). Il riformulato secondo comma dell’art. 1 del decreto delimita ora nell’ambito dei versamenti, al netto delle eccedenze a credito, il perimetro del consolidamento Iva. E’ stato inoltre abrogato l’obbligo per le società controllate di annotare, a margine della liquidazione dell’imposta eseguita nei registri Iva, il trasferimento del saldo alla controllante, già previsto dal quarto comma dell’art. 4. Altra modifica di adeguamento è l’esplicita previsione, nell’ambito dell’art. 5 del decreto, della possibilità per la società controllante di utilizzare in compensazione l’eventuale eccedenza di credito di gruppo (come peraltro previsto dall’art. 8, comma 1, del dpr n. 542/99).

Franco Ricca – 25 febbraio 2017 – tratto da Italia Oggi

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