Il trattamento di fine rapporto (Tfr) anche per i lavoratori domestici è regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e, pertanto, deve essere pagato dal datore dopo l’interruzione del rapporto di lavoro causata dalle dimissioni o dal licenziamento. Deve essere proporzionato alle ore di lavoro svolte e va corrisposto anche se il contratto di lavoro si interrompe durante il periodo di prova, a patto che il rapporto abbia avuto una durata uguale o superiore a 15 giorni, periodo minimo utile per far maturare la quota mensile intera.

L’ammontare

Il Tfr matura anche durante i periodi di assenza per ferie, malattia, maternità o congedo matrimoniale e corrisponde a una mensilità per ogni anno di lavoro: questa regola vale per tutti i dipendenti. Ad esempio, per un rapporto di lavoro durato due anni la liquidazione è all’incirca pari al doppio della normale retribuzione erogata mensilmente; se la durata del rapporto è stata di nove anni, il Tfr ammonta a circa nove mensilità.

Le modalità di calcolo

Ecco, nel dettaglio, come si effettua il calcolo: a fine anno viene accantonata la quota annua di retribuzione del Tfr dividendo per 13,5 la somma di tutti gli elementi corrisposti in forma costante durante l’anno medesimo, compresa la tredicesima e l’eventuale indennità di vitto e alloggio nel caso dei lavoratori conviventi.

A partire dal secondo anno di lavoro, la quota di Tfr accantonata al 31 dicembre dell’anno precedente dev’essere rivalutata secondo la somma dei due seguenti coefficienti: coefficiente annuale fisso, pari a 1,5% su base annua; coefficiente variabile, pari al 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’Istat.

La somma del Tfr accantonato e rivalutato, aggiunto all’accantonamento dell’anno in corso, va nuovamente rivalutata l’anno successivo, in base ai tassi Istat in vigore, e così via, apprezzando ogni anno l’intero ammontare.

Il trattamento totale da versare al lavoratore, quindi, è pari alla somma dell’accantonamento relativo all’ultimo anno di lavoro, fino al momento della cessazione del rapporto, più l’accantonamento complessivo, relativo agli anni precedenti, rivalutato fino al mese della cessazione stessa.

Anche se non obbligatorio, è consigliabile consegnare al lavoratore domestico un prospetto contenente le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, determinato secondo le regole sopra descritte. È utile produrre questa ricevuta in duplice copia: una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro; l’altra per il datore di lavoro sottoscritta dal lavoratore.

Per quanto riguarda i profili fiscali va precisato come i collaboratori domestici percepiscano una retribuzione considerata reddito di lavoro subordinato, ma il datore di lavoro non è sostituto d’imposta: di conseguenza, non vengono trattenute mensilmente in busta paga le ritenute d’acconto sulle retribuzioni erogate o sul Tfr.

In dichiarazione

Pertanto, colf e badanti – per rendere definitiva la loro posizione fiscale – sono tenuti a presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi e pagare l’Irpef nonché le addizionali comunali e regionali sul reddito prodotto: occorre tenere conto che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono esclusivamente reddito da lavoro domestico uguale o inferiore a 8mila euro. Invece, la denuncia dei redditi è obbligatoria, indipendentemente dall’imponibile, nel caso di anticipazione o liquidazione totale del Tfr.

Infatti, diversamente da quanto avviene per i lavoratori del settore privato o pubblico (i quali non devono indicare l’importo del Tfr in dichiarazione) dove il dato è acquisito dal Fisco tramite il modello 770 presentato dal datore di lavoro-sostituto di imposta, i collaboratori domestici sono sempre tenuti a compilare il quadro RM del modello Redditi, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata.

Più precisamente, nella specifica sezione del modello Redditi Pf, si indicano i redditi erogati dal datore che non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, assoggettabili a tassazione separata quali, appunto, il trattamento di fine rapporto e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori in questione.

Le imposte

Per quanto riguarda la determinazione del trattamento di fine rapporto da assoggettare all’imposta, è utile ricordare come la normativa fiscale preveda una diversa modalità di determinazioneper il Tfr maturato a partire dal 1° gennaio 2001: in sostanza, ai fini del calcolo dell’imponibile totale, è necessario distinguere la quota di Tfr maturato al 31 dicembre 2000 e quella maturata dal 2001 in poi.

Inoltre, qualora fosse percepita una pluralità di Tfr – erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro – è necessario compilare distinte sezioni, utilizzando più moduli dello specifico quadro.

L’indicazione nel modello Redditi del Tfr percepito, anche sotto forma di anticipo, comporta a carico del lavoratore domestico il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% a titolo di acconto: successivamente l’agenzia delle Entrate provvederà a riliquidarla in base alla media dei redditi dichiarati, generando così un credito o un debito.

O.Lacqua/M. Lombardo - 29 novembre 2018 – tratto da sole24ore.com

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