In linea di massima, fino all’entrata in vigore della Riforma Fornero, il tirocinante non aveva diritto ad alcuna forma di retribuzione per la propria attività, anche se era diffusa la prassi di riconoscere a vario titolo delle indennità o dei rimborsi spese. A questa conclusione si giungeva partendo dal presupposto che lo stage non costituiva una forma di rapporto di lavoro e pertanto la contropartita che lo stagista otteneva era costituita dalla formazione pratica di cui beneficiava.
Con la Riforma Fornero, invece, la legge ha previsto che nell’accordo quadro Stato-Regioni sia prevista l’indicazione delle indennità da versare allo stagista e le sanzioni per le ipotesi in cui l’impresa ospitante non provveda.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti assicurativi, i soggetti promotori erano e restano tenuti ad assicurare i tirocinanti presso l’INAIL (per quanto attiene agli infortuni sul lavoro) e a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dal tirocinante nel corso delle attività svolte in azienda ed al di fuori di questa purché si tratti di attività comprese nel progetto formativo.

18 gennaio 2018 - tratto da corriere.it

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