Riparte la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni posseduti da società ed enti commerciali. Imposta sostitutiva variabile, 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, con possibile affrancamento del saldo rivalutazione, mediante pagamento di un ulteriore 10%. Questa la novità che fa capolino dagli emendamenti del governo al disegno di legge di bilancio 2019 depositati in commissione Bilancio alla Camera.
Imu. Preliminarmente si ricorda che per la sola imposta municipale relativa agli immobili strumentali, i commi 715 e 716, dell'art. 1, della legge 147/2013, avevano introdotto la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa e di quello professionale una quota non superiore al 20%. Un emendamento del governo raddoppia la percentuale di deducibilità ai fini Ires e Irpef del tributo locale, portandola dal 20 al 40%.
Rivalutazione beni. La vera novità di questi emendamenti è la riproposizione della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d'impresa, di cui al capo I, sezione II della legge 342/2000, per i soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, in deroga alle prescrizioni sulle valutazioni, di cui all'art. 2426 c.c.; restano esclusi esplicitamente gli immobili «merce» ovvero quelli al cui scambio è diretta l'attività imprenditoriale. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo a quello chiuso al 31/12/2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge in commento e deve riguardare tutti i beni compresi nella medesima categoria omogenea. Il maggior valore è riconosciuto ai fini dell'imposizione diretta e del tributo regionale (Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello nel quale è stata eseguita la rivalutazione (2021), ma non può essere esclusivamente civilistico e sconta, ai fini tributari, un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; è possibile, come sempre, affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione, versando un'imposta sostitutiva del 10% e, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori sono riconosciuti con effetto dal 2020. Nel caso in cui, invece, il bene sia ceduto a titolo oneroso, assegnato ai soci, destinato a finalità estranee o al consumo personale o familiare dell'imprenditore in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello ove si è rivalutato (2022), il valore fiscalmente riconosciuto sarà quello non rivalutato. Le imposte sostitutive saranno versate in una unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (presumibilmente a giugno 2019), con possibilità di compensare, ai sensi del dlgs 241/1997. Stante il fatto che non è una novità assoluta, si rendono compatibili gli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 342/2000, le disposizioni, di cui ai regolamenti 162/2001 e 86/2002, e dei commi 475, 477 e 478, dell'art. 1 della legge 311/2004.
Regimi minori. Sono state previste limitazioni nell'applicazione dei regimi minori (forfettari e flat tax) e gli emendamenti intervengono per definire meglio l'ambito applicativo, evidenziando che le «persone fisiche» non potranno avvalersi di tali regimi, nel caso in cui l'attività sia esercitata in «via prevalente» nei confronti dei precedenti datori di lavoro (quelli dei due anni precedenti) o di soggetti a essi riconducibili. In precedenza, si faceva riferimento, più genericamente, ai «soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente” e che «esercitano attività d'impresa” o «arte e professione”; di fatto, apparentemente, sembra una mera puntualizzazione, perché si continua a colpire i dipendenti e gli ex dipendenti che iniziano un'attività in proprio e che continuano a operare in prevalenza con il vecchio datore di lavoro.
Perdite su crediti. Per gli enti creditizi, di cui al dlgs 87/1992, indicati dal comma 3, dell'art. 106, dpr 917/1986 (Tuir), la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del fondo di coperture perdite per perdite attese, in fase di prima adozione del principio Ifrs 9, è limitata a quelli verso la clientela; anche in tal caso, l'emendamento sembra tentare di definire meglio l'ambito applicativo, in linea con quanto indicato nel successivo comma 2, per i soggetti, di cui agli articoli 6 e 7, del dlgs 446/1997 (banche e assicurazioni). Si ricorda, inoltre, che il richiamato art. 85 della bozza dispone la deducibilità per il 10% del relativo ammontare nel periodo di prima adozione e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
Detassazione utili. Con riferimento alla possibile applicazione dell'Ires con aliquota ridotta al 15% (riduzione di nove punti), confermando che per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato tenendo conto dell'importo degli ammortamenti dei beni strumentali, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto a tutti i beni materiali, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni materiali, con l'eccezione di quelli al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte del periodo in corso al 31/12/2018, viene precisato che si deve far riferimento ai beni strumentali acquisiti dal prossimo anno (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018).


Fabrizio G. Poggiani - 04 dicembre 2018 – tratto da Italia Oggi

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