Con il Dm 26 ottobre 2016, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’11 novembre 2016 si aggiunge (in ritardo) un ulteriore tassello alla procedura dei rimborsi Imu che lo Stato deve ai contribuenti.

Occorre subito rilevare che i primi rimborsi sarebbero dovuti arrivare ai contribuenti entro settembre, perché non sono pochi i Comuni che hanno fin da subito caricato le istanze sulla piattaforma ministeriale, rispettando la prima scadenza del 27 giugno, poi “prorogata” con circolare ministeriale al 30 gennaio 2017. Lo stesso Mef, nella circolare n. 1 del 14 aprile 2016 aveva precisato che si sarebbero disposti i rimborsi entro 90 giorni dalla data di ricezione delle istanze, ovvero dalla data di caricamento delle stesse sulla piattaforma informatica, termine che è appunto trascorso invano.

Il nuovo Dm cerca di accelerare la procedura per porre fine ad una storia ormai infinita e poco rispettosa dei diritti dei contribuenti che aspettano invano di ricevere quanto versato in eccesso da più di quattro anni.

Il Dm individua tre modalità per effettuare i rimborsi. La prima prevede rimborsi massivi, attraverso ordinativi di pagamento collettivo, sulla base di liste automatizzate contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice Iban del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso, e si immagina anche l’ammontare degli interessi.

Nell’ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali l’accreditamento è invece disposto con ordinativi di pagamento individuali, tenendo però conto delle disposizioni recate dal Dl n. 138/2011, il quale prevede che le operazioni di pagamento delle pubbliche amministrazioni devono essere disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici, con l’ulteriore previsione che gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000 euro.

Se l’importo da rimborsare è pari o inferiore a 1.000 euro il Dm 26 ottobre 2016 prevede l’emissione di un bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, che può essere effettuato al beneficiario del rimborso entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

Per importi superiori a 1.000 euro è invece prevista l’emissione di un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, sempre intestato al beneficiario del rimborso.

L’art. 3 del Dm prevede poi che le somme relative ai bonifici postali non riscossi ed ai vaglia cambiari non andati a buon fine, per qualsiasi motivo, sono riversate in un apposito conto corrente intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.

Infine, va ricordato che molti Comuni non hanno ancora terminato le procedure di caricamento dei rimborsi nella speranza che i diversi problemi operativi, ad iniziare dall’obbligo di caricamento manuale, anziché massivo ed informatizzato, siano risolti entro il 30 novembre, data indicata dal Mef nella circolare n. 3/DF del 21 giugno 2016 come termine massimo per completare gli aggiornamenti della piattaforma informatica, nella speranza che almeno questo termine sia rispettato.

Pasquale Mirto - 16 novembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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