Arrivano le regole per beneficiare della tassazione al 7% per i pensionati esteri che prendono la residenza nelle regioni del Sud. È stato infatti pubblicato dall’agenzia delle Entrate il provvedimento con le istruzioni per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti, e possono godere così di un'imposta sostitutiva al 7% su qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero.

L'opzione è valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca.

La misura era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 273 della legge 145/2018 che ha inserito nel Tuir l'articolo 24-ter) con l’obiettivo di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera.

I 5 elementi per la scelta
L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

I 5 elementi per la scelta
L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a riportare i 5 requisiti che danno diritto all'opzione:

  1. Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
  2. La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  3. Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
  4. Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
  5. L'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva.

Come scegliere i Comuni del Sud in cui trasferire la residenza
Come si diceva in precedenza, per beneficiare della tassazione agevolata è necessario che i soggetti trasferiscano la residenza fiscale in uno dei Comuni italiani appartenenti al territorio di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti. Per individuare la popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione. Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime
La tassazione agevolata al 7% cessa decorsi i cinque anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione. Ad ogni modo, il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione.

La decadenza dal beneficio, invece, si verifica:

- qualora vengano meno i requisiti richiesti dalla norma;

- per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;

- in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati

- se il contribuente decide di trasferire la residenza fiscale all'estero.

Il provvedimento chiarisce che l'opzione rimane comunque efficace anche se dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione stessa, il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune del Sud e con le stesse caratteristiche indicate dalla norma per fruire dell'agevolazione. L'opzione invece decade se, in seguito a controlli, viene accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l'esercizio della stessa. E comunque, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Come versare l'imposta 
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l'opzione provvedono al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero. In una successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo ad hoc da indicare in fase di versamento e saranno impartite le specifiche istruzioni per la compilazione del modello F24.

31 maggio 2019 – tratto da sole24ore.com

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