Partite Iva alla cassa per l’acconto del 30 novembre. La scadenza dei versamenti riguarda, infatti, anche le imprese individuali e i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di professioni, svolte sempre in forma individuale: in questo caso bisognerà versare l’Irpef e l’Irap, qualora sussista l’autonoma organizzazione. Ma non solo: saranno chiamate al versamento anche le piccole partite Iva che sono nel vecchio regime dei minimi ormai in via di esaurimento (quello con imposta sostitutiva al 5%) o nel regime forfettario (imposta al 15%). In tutti questi casi la possibilità di pagare un po’ di meno è collegata al “rischio” di ricalcolare gli acconti con il metodo previsionale, che consente di rideterminare l’imposta dovuta sulla base del reddito che si presume di conseguire nell’anno in corso. Proviamo a vedere con ordine.

Il calcolo dell’Irpef con il metodo storico 
Partendo dall’Irpef, per determinare l’importo dell’acconto con il metodo storico, è necessario prendere a riferimento la somma indicata al rigo RN34 («Differenza») del modello Redditi PF 2017, ovvero quella indicata nel rigo RN64, colonna 4, (denominata sempre «Differenza»), nel caso in cui l’acconto debba essere determinato tenendo in considerazione particolari casi come, ad esempio, la presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva. 

In linea di massima gli acconti per il 2017 sono dovuti e devono “coprire” il 100% dell’imposta determinata per il 2016. Facendo presente che il primo acconto del 40% è dovuto entro il termine di versamento del saldo per il 2016, e il secondo, nella misura del restante 60%, entro fine novembre 2017, è necessario tenere in considerazione una serie di regole.
•Importo indicato nel rigo RN34 o RN64 inferiore a 51,65 euro: non sono dovuti acconti.
•Importo indicato nel rigo RN34 o RN64 superiore a 51,65 euro ma inferiore a 257,52 euro: l’acconto è dovuto nella percentuale del 100% di tale importo e va versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
•Importo indicato nel rigo RN34 o RN64 superiore a 257,52 euro: l’acconto deve essere versato nelle due rate sopra indicate ovvero, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Entro fine novembre, pertanto, qualora l’opzione sia stata per il versamento in due rate, si rende necessario versare il 60% della somma.

Le addizionali Irpef 
Per l’addizionale regionale Irpef non è previsto il versamento di alcun acconto. Per quella comunale l’acconto per il 2017 è unico nella misura del 30%, ma è dovuto entro la scadenza prevista per il versamento del saldo Irpef dell’anno precedente (sostanzialmente il 30 giugno).

Le regole per minimi e forfettari 
I contribuenti che adottano il regime dei minimi o il regime forfettario sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva con le stesse regole appena viste per l’Irpef. Naturalmente in questi due casi la variabile a cambiare sarà l’applicazione dell’imposta, che è piatta e non segue la progressività Irpef.

Chi deve versare anche l’Irap 
Anche per quanto concerne l’Irap, valgono le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Se viene, quindi, utilizzato il metodo storico, si deve prendere a base l’imposta dovuta per l’anno precedente nella percentuale del 100% del suo ammontare. La base di calcolo è costituita dall’importo che viene riportato al rigo IR21 del modello Irap 2017, e restano valide le modalità di determinazione già sopra viste che tengono in considerazione se l’imposta è inferiore a 51,65 euro, ovvero non superiore ovvero uguale o superiore a 257,52 euro.

Il calcolo con il previsionale 
Qualora per la determinazione degli acconti il contribuente decidesse di adottare il metodo previsionale anziché quello storico, deve determinare le imposte che prevede dovute per il 2017, e versare il loro 100% tra giugno e novembre. In tal caso è bene fare attenzione che in presenza di errore nella determinazione degli acconti, oltre agli interessi scatta la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% del minor importo versato. 
È evidente, però, che il contribuente, per godere di una riduzione delle sanzioni, può provvedere, prima dell’irrogazione, a ravvedere il minor importo versato, integrando l’acconto o gli acconti risultanti insufficienti.

Michele Brusaterra - 28 novembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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