Giudizio del revisore sul bilancio d'esercizio solo con attestazioni scritte della direzione. Sulla base del principio di revisione Isa Italia 580 il revisore legale infatti, prima di esprimere il suo giudizio sul bilancio dell'esercizio, «deve» richiedere agli amministratori una attestazione scritta nella quale questi ultimi dovranno indicare necessariamente tutta una serie di elementi relativi alle loro responsabilità e ai comportamenti tenuti nella redazione del bilancio.

L'utilizzo della forma imperativa «il revisore deve» utilizzata nel richiamato principio di revisione non lascia spazio a nessun tipo di dubbio. La lettera di attestazione della direzione aziendale sul bilancio d'esercizio è una carta di lavoro che il revisore legale è obbligato ad acquisire.

Dal punto di vista prettamente operativo la lettera di attestazione che il revisore deve sottoporre alla firma degli amministratori in relazione al bilancio può essere ricavata utilizzando, nel caso delle imprese di minori dimensioni, dalla carta di lavoro identificata con l'acronimo GEN 9.0 nel manuale dedicato all'Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni del Cndcec.

Tornando alle attestazioni della direzione sul bilancio, il principio di revisione ISA Italia 580 al paragrafo 4 avverte il revisore del fatto che il rilascio di attestazioni scritte attendibili da parte degli amministratori della società non influisce sulla natura o sull'estensione di altri elementi probativi che il revisore deve acquisire in merito all'adempimento da parte della direzione delle proprie responsabilità o in merito a specifiche asserzioni.

Sotto questo punto di vista i principi di revisione qualificano dunque le attestazioni della direzione come elementi necessari ma non sufficienti per l'attività del revisore.

Quest'ultimo, anche in presenza di una attestazione esaustiva e completa in ordine ai vari aspetti e parti del bilancio dell'esercizio sottoposto al suo giudizio non potrà dunque mai astenersi dallo svolgere anche tutte le altre verifiche ed analisi che il set dei principi di revisione gli impongono, sulla base della natura e della dimensione dell'impresa oggetto di revisione legale.

Sempre da punto di vista prettamente operativo, tenuto conto che nella lettera di attestazione vengono richieste indicazioni che implicano assunzioni di responsabilità dei redattori del bilancio è ovvio che la stessa debba essere sottoscritta da chi è posto al vertice dell'amministrazione aziendale, ovvero: dal presidente del Cda, dall'amministratore delegato o dal direttore amministrazione e finanza.

Altro aspetto da non sottovalutare è la data della lettera di attestazione. È importante che la stessa sia il più possibile ravvicinata alla data della relazione di revisione al preciso fine di assicurare che la stessa sia resa nei confronti di un bilancio non più suscettibile di alcuna ulteriore modifica o integrazione.

Nella prassi italiana, soprattutto nelle ipotesi di revisione legale affidata al collegio sindacale, l'utilizzo delle lettere di attestazione stenta ad affermarsi.

Eppure come abbiamo già avuto modo di vedere tale documento deve essere obbligatoriamente richiesto, ed ottenuto, dal revisore prima della formulazione del suo giudizio sul bilancio.

Ciò significa che nel momento in cui prenderanno avvio i controlli di qualità sui revisori legali previsti dal Dlgs n.39 del 2010, tale attestazione non potrà mancare nel fascicolo della revisione all'uopo predisposto dal revisore.

Ultima considerazione. Può darsi che i soggetti chiamati alla sottoscrizione della lettera di attestazione possano mostrare resistenze o difficoltà nel comprendere il motivo di tali richieste da parte del revisore.

In tali situazioni occorre semplicemente spiegare che sottoscrivendo tale documento, i vertici aziendali non si assumono alcuna responsabilità ulteriore rispetto a quelle già previste a loro carico dalla legge e dai principi contabili che presiedono la redazione del bilancio d'esercizio.

Il rifiuto alla sottoscrizione della lettera di attestazione da parte della direzione nonostante le suddette precisazioni deve invece indurre nel revisore il dubbio circa l'integrità dei redattori del bilancio al punto tale da valutare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Andrea Bongi - 05 aprile 2019 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie