In arrivo una nuova firma elettronica “avanzata”, con la previa autenticazione del titolare, mentre si allarga la portata del domicilio digitale. È stato approvato ieri, in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo proposto dalla ministra Marianna Madia che modifica il Cad, il Codice dell’amministrazione digitale approvato con il Dlgs 82/2005. Il Cad è stato modificato già cinque volte. Fra i molti ritocchi in arrivo segnaliamo le modifiche principali di interesse per le imprese, che riguardano le firme elettroniche e il domicilio digitale.

Firma digitale

Alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, che sono note e normate, e che hanno sostanzialmente il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge un nuovo processo di firma. È quello che prevede che il documento sia formato «previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore». Dunque, un nuovo processo di firma elettronica “avanzata” che, non è difficile immaginare, sarà integrato da Spid, il sistema di identificazione digitale sul quale molto è stato investito in questi anni e che è rafforzato dal decreto esaminato ieri in Cdm. In questi casi, la valutazione del giudice è vincolata, come accade per la firma digitale e per la firma grafometrica se soddisfa i requisiti previsti dalle regole tecniche.

Al contrario, il valore giuridico del documento informatico senza firma e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. È il giudice a decidere, ad esempio, e sempre più frequentemente, quanto vale un’email.

Domicilio digitale

Si estende poi la portata del domicilio digitale, proseguendo in una direzione intrapresa molti anni fa. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico valido al fine delle comunicazioni aventi valore legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo Pec, ma per le persone fisiche sono previste anche altre modalità. È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall’articolo 2 del Cad come modificato: pubbliche amministrazioni e alcune società a controllo pubblico. È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale sarà costituito dall’indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri. Peraltro già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla Pec, obbligatoria per molti soggetti.

Un regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non è obbligatoria la Pec e le modalità per colmare il divario digitale. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario.

Giusella Finocchiaro - 9 settembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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