La risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 spiega le novità introdotte dal decreto legge 50/2017 riguardanti la stretta sulle compensazioni fiscali. L’agenzia delle Entrate chiarisce così diversi dubbi che hanno afflitto contribuenti e professionisti in questi giorni, risolvendo altresì alcuni problemi di carattere pratico che si sono verificati dopo l'entrata in vigore del decreto, specie con riferimento ai crediti Iva relativi al 2016, derivanti dalle dichiarazioni Iva 2017 già presentate.

In particolare alcuni professionisti avevano segnalato diversi “blocchi” dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate sulle compensazioni tra i 5.000 e i 15.000 euro dei crediti Iva relativi al 2016, per cui venivano scartati i relativi modelli F24 portanti le singole compensazioni.

Visto solo dal 24 aprile 2017

Come però specificato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 57/E del 4 maggio 2017, le nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l'obbligo di apporre il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di importi superiori ai 5.000 euro si applicano “per tutti i comportamenti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”. Pertanto, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur esibite dal 24 aprile in poi, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse prima di questa data per importi inferiori a euro 15.000. Questo significa che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli, e quindi sono valide tutte le compensazioni effettuate senza visto fino all'importo di 15.000 euro.

La soglia precedente fino a 15.000 euro

In relazione alla soglia prevista va precisato che la risoluzione indica espressamente un importo inferiore a 15.000 euro, quando invece la norma originaria faceva riferimento al limite di 15.000 euro compreso. In questo caso si ritiene opportuno evidenziare che il termine di demarcazione corretto è quello contenuto nella norma fissato a quota 15.000 euro compreso.

In questo senso appare opportuno precisare che la differenza seppur sottile non deve essere sottovalutata. Molte delle dichiarazioni già presentate entro la scadenza originaria del 28 febbraio scorso, infatti, chiudevano con un credito superiore al limite di 15.000 euro; tuttavia, pur di non “vistare” molti contribuenti si sono “accontentati” di compensare fino a soglia 15.000 euro compresa. Vi è da aggiungere, inoltre, che anche i software di compilazione della dichiarazione Iva 2017 integrati con la contabilità sono stati tarati per “bloccare” il credito fruibile senza visto, alle compensazioni fino a 15.000 euro, operando di fatto fino alla soglia compresa.

Si capisce dunque che, stando al contenuto della Risoluzione 57/E/2017, si giungerebbe al paradosso per cui nei fatti potrebbe venire sanzionata la singola delega, ossia l'ultima che ha compensato, toccando quota 15.000 euro.
Per questo motivo appare opportuno ribadire che questo è un refuso della risoluzione 57/E/2017, per cui il limite corretto va inteso come “fino a 15.000 euro compreso” come indicato dalla norma originaria.

Nuove regole per le integrative

Da notare che i nuovi principi in tema di visto di conformità introdotti dal Dl 57/2017 con la riduzione della soglia da 15.000 a 5.000 euro, si applicano anche alle dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr n. 322 del 1998, e nel caso di dichiarazioni inoltrate con ritardo non superiore a 90 giorni (“dichiarazioni tardive”), il cui invio all'agenzia delle Entrate sia avvenuto, o avvenga dal 24 aprile scorso. Nel caso quindi di invio di una dichiarazione integrativa di un modello Iva 2017, originariamente presentato nei termini, la nuova dichiarazione dovrà portare l'indicazione del visto di conformità qualora si intenda compensare crediti per importo superiore a 5.000 euro e questo quindi indipendentemente dal fatto che per la dichiarazione originaria valessero i vecchi limiti fissati a soglia 15.000 euro.

Il canale per l'F24

La risoluzione precisa altresì che le nuove regole introdotte dal decreto 50/2017 si applicano fin da subito anche con riferimento alle modalità di presentazione degli F24. Per i titolari di partita iva, infatti, tutte le compensazioni vanno eseguite esclusivamente per il tramite dei servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico). Su questo versante l'Agenzia chiarisce che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, in presenza di F24 presentati da soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal prossimo 1° giugno.

Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi - 9 maggio 2017 – tratto da sole24ore.com

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