L’operazione bonus di 80 euro in busta paga interamente nelle mani dei sostituti d’imposta. Questi ultimi dovranno infatti riconoscere il credito spettante senza attendere alcuna comunicazione da parte dei soggetti beneficiari. Saranno sempre i sostituti d’imposta, sulla base dei dati a loro disposizione, a determinare la spettanza del credito e l’entità dello stesso. Quanto alla tempistica i sostituti includeranno il bonus a partire già dalle retribuzioni erogate nel prossimo mese di maggio, salva la possibilità, per ragioni tecniche, di slittare a quelle del mese di giugno 2014. Quando il sostituto d’imposta manca o non riconosce il credito allora il beneficiario potrà richiedere il bonus spettante nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2014. Dichiarazione dei redditi che, opportunamente incrociata con i dati del modello 770 presentato dai sostituti, fungerà anche da strumento per la restituzione dei bonus erogati nel corso dell’anno ma in tutto o in parte non spettanti. Sono questi, in estrema sintesi, i primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/e di ieri in ordine alle misure per la riduzione del cuneo fiscale di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 66/2014. La partenza immediata dell’operazione riduzione del cuneo fiscale delega dunque tutte le sue fasi al sostituto d’imposta che dovrà procedere automaticamente ed autonomamente. La spettanza del credito, ricorda la circolare, passa attraverso la verifica positiva da parte del sostituto d’imposta di tre requisiti: tipologia di reddito prodotta, presenza di un’imposta a debito dopo le detrazioni per lavoro, importo del reddito complessivo non superiore a 26 mila euro.

Andrea Bongi - 29 aprile 2014 – tratto da Italia Oggi

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