Dal 1° gennaio 2016 il divieto di pagamenti e transazioni in contanti sale dai 1.000 ai 3.000 euro, mentre resta fermo il limite di 1.000 euro per le pubbliche amministrazioni. Il nuovo limite si applicherà anche in relazione ai pagamenti delle locazioni di unità abitative e nel trasporto merci. Sono alcune delle novità previste dalla legge di stabilità in merito ai pagamenti in contanti. Gli effetti delle modifiche all'art. 49. Con le modifiche apportate all'art. 49 comma 1 del dlgs 231/07, il limite non raggiungibile per le transazioni in contanti (pagamento fatture, finanziamento fra soci e società, prelevamenti utili dei soci dalle società) regolate in unica soluzione, sale da 1.000 a 3.000 euro. Ne consegue che dal 1° gennaio tutte le operazioni fra privati (persone fisiche o persone giuridiche) regolate in contanti entro il limite di 2.999,99 euro saranno assolutamente lecite.

In merito al passato, tuttavia, in relazione alla circostanza che, sia le irregolarità sulle transazioni che le omesse comunicazioni, sono assoggettate a sanzioni amministrative e non penali (art. 58, commi 1 e 7-bis), in assenza di una disposizione normativa specifica deve ritenersi non applicabile il principio del favor rei, per pagamenti in contanti compresi fra i 1.000 e i 2.999,99 euro. Il limite dei 3.000 euro varrà anche per le locazioni e trasporto merci. Le nuove disposizioni, peraltro, per espressa previsione normativa si applicano anche ai canoni di locazione di unità abitative e ai pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento dei contratti di trasporto di merci su strada.

Luciano De Angelis/Christina Feriozzi – 28 dicembre 2015 – tratto da Italia Oggi

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