C’è tempo fino al 31 marzo 2017 per esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture (emesse e ricevute) e delle eventuali variazioni. Lo ricorda l’Agenzia con la circolare n. 1/E del 2017 che fornisce agli operatori i primi chiarimenti sulla trasmissione delle fatture. 

Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva o, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine eccetera, in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. 
I dati delle fatture elettroniche vengono acquisiti dal sistema di interscambio SdI: se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema, i dati verranno acquisiti automaticamente dalle Entrate e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione.

Sono esenti dall’obbligo di trasmissione i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le amministrazioni pubbliche e quelle autonome devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.

Francesca Milano - 7 febbraio 2017 – tratto da sole24ore.com

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