Ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento escluso il contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, al bancomat e carte prepagate

Regole uniformi per i pagamenti tracciabili dei carburanti. Ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate. Disco verde anche ad altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, quali ad esempio le app che consentono l'addebito in conto corrente. L'Agenzia delle entrate ha diffuso ieri il provvedimento che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l'acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell'operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio. Dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, spiega una nota, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell'Iva e alla deducibilità delle spese relative all'acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore. Si tratta di un intervento previsto all'interno del pacchetto di norme che impongono la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina

Per preservare l'operatività attuale, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (n. 73203-2018, recante «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «) specifica che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette «carte carburanti», cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di «netting» che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Partenza il 1° luglio prossimo

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l'obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l'imposta e dedurre le spese derivanti dall'acquisto.

Giovanni Galli – 05 aprile 2018 – tratto da Italia Oggi

Altre notizie