L’indennità di accompagnamento non costituisce reddito. I trattamenti assistenziali, previdenziali e risarcitori percepiti dai disabili e dalle loro famiglie non possono rilevare ai fini Isee. Ad affermarlo in via definitiva è stata ieri la quarta sezione del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 842/2016 ha respinto il ricorso del governo. Palazzo Chigi aveva infatti impugnato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva bocciato alcune norme del dpcm n. 159/2013, di revisione delle modalità di calcolo dell’Isee (indicatore della situazione economia equivalente). Ma i giudici di palazzo Spada confermano il verdetto, ribadendo l’irrilevanza delle somme pagate dallo stato per la disabilità.

Nella pronuncia di ieri viene riaffermato che l’Isee può ricomprendere anche somme tassate a titolo d’imposta o addirittura esenti da Irpef. Tuttavia, le indennità percepite dai disabili «sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio», recita la sentenza, «e tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi».

Valerio Stroppa - 01/03/2016 – tratto da Italia Oggi

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