Congedo di paternità più lungo per i cittadini europei. Il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al parto del feto morto. Questo congedo dovrà essere pagato ad un livello non inferiore all'indennità di malattia. È la principale novità introdotta dalla direttiva sulle nuove misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita di famiglia, approvata oggi, con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astensioni, dal Parlamento europeo, che regolamenta anche congedi parentali e di assistenza. Attualmente in Italia la durata del congedo obbligatorio per il padre è di 5 giorni, più un giorno facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Gli eurodeputati hanno aggiunto due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito. Questo congedo sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità. Gli Stati membri, che hanno tre anni di tempo per recepire la direttiva nei propri ordinamenti, si legge in una nota, "fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto. Gli Stati membri devono offrire 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età. I genitori e i prestatori di assistenza che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili, ove possibile, ricorrendo al lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni. Nell'esaminare tali richieste, i datori di lavoro potranno tener conto non solo delle proprie risorse, ma anche delle esigenze specifiche di un genitore di figli con disabilità, o una malattia di lunga durata, e dei genitori soli".

04 aprile 2019 – tratto da Italia Oggi

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