Va risarcito dal gestore del centro benessere il cliente ustionato dalla lampada solare. Il titolare di un’attività potenzialmente pericolosa per la salute di chi si sottopone ai trattamenti estetici è garante della sicurezza degli strumenti usati. Lo afferma il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 771 del 14 febbraio 2017.

A portare il caso in Tribunale, impugnando la decisione del giudice di pace di negarle il risarcimento dei danni subiti durante una seduta abbronzante, è la cliente di un’estetica, ustionatasi al volto. Secondo la donna, ne era responsabile il titolare del centro, per non aver adottato le precauzioni necessarie ad evitare l’accaduto.

Il Tribunale concorda. Dalla relazione del consulente e dalle testimonianze rese, era emersa chiaramente la dinamica dei fatti: durante la seduta, la signora aveva avvertito forti bruciori, tanto da dover chiamare l’operatrice, intervenuta a spegnere la lampada. E in ospedale le erano state diagnosticate ustioni di primo grado e blefarocongiuntivite.

Non si era trattato, dunque, come sostenuto dal gestore, di un «lieve rossore» al volto ma di una vera e propria lesione. Era provato anche il nesso causale tra il danno subìto e il trattamento abbronzante. Infine, circa la responsabilità del centro benessere, il Tribunale salernitano tiene a precisare che chi «gestisce apparecchi per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, del Codice penale, a tutela dell’incolumità di chi si sottopone ai trattamenti».

Una doppia responsabilità, quindi, fondata sia sull’articolo 2051 del Codice civile (responsabilità da custodia) che sull’articolo 2050 (esercizio d’attività pericolosa). Così, l’omessa adozione – da parte del titolare – di accorgimenti idonei a evitare o ridurre il pregiudizio per la salute dell’utente, è una palese violazione dell’obbligo di protezione posto a suo carico.

Tra le cautele esigibili ci sono, ad esempio, la previa ed accurata verifica dello stato di salute del cliente, con adeguata anamnesi, per valutare correttamente gli eventuali rischi legati alla terapia estetica (Corte d’appello L’Aquila, sentenza 48/2015). Ed è principio saldo quello per cui il gestore del centro sia chiamato a rispondere di ogni danno derivato all’utente, anche se dipeso da colpa del dipendente. Ancora, la Cassazione – sul caso di un uomo che lamentava una dermatite come reazione al trattamento abbronzante – ricorda che, ferma la posizione di garanzia dell’estetista, per riconoscerne la responsabilità occorre comunque accertare se sia stata realmente omessa la doverosa verifica sulla non pericolosità dei prodotti usati o sul regolare funzionamento della lampada (sentenza 22835/2015). Ma il cliente andrà ristorato dal titolare anche per le lesioni riportate a seguito dell’utilizzo domiciliare di uno strumento per l’epilazione a luce pulsata acquistato nel centro estetico (Trib. Treviso, 1315/2013). Ecco che, tornando alla vicenda decisa a Salerno, non avendo il proprietario del centro benessere provato di aver adottato le misure indispensabili a garantire la salute della sua cliente, vittima di un’ustione, il Tribunale non ha potuto che condannarlo a rifonderle i danni, liquidati in duemila euro.

Selene Pascasi - 4 maggio 2017 – tratto da sole24ore.com

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