Congruità ed economicità sono i due paletti che l'amministrazione può usare per stabilire nella determinazione del reddito d'impresa la deducibilità degli importi per costi di sponsorizzazione sostenuti da una società ed erogati a favore di una Associazione sportiva dilettantistica. Il parametro della “congruità” va valutato in funzione delle controprestazioni ricevute e pertanto l'aumento del fatturato realizzato negli anni in cui sono stati sostenuti non è un elemento decisivo per valutare favorevolmente l'impatto dell'investimento pubblicitario.

La sentenza

Il parametro della “economicità” va valutato in funzione dell'ammontare delle spese sostenute, che pertanto risultano antieconomiche se il messaggio pubblicitario promosso dall’associazione dilettantistica sportiva, rispetto al tipo di attività del soggetto sponsorizzante, riguardi un ristretto ambito locale ed un basso numero di potenziali clienti. Così la Ctr Lazio, sentenza n. 3030-1-16 (presidente Oddi, relatore Terrinoni) depositata l'altro ieri.

Congruità ed economicità
Una Srl esercente attraverso un'unica stazione di servizio l'attività di distribuzione di prodotti petroliferi con proprio marchio subisce una verifica fiscale della Gdf e l’amministrazione tra i vari rilievi ricupera per il 2011 spese di pubblicità ritenute non inerenti per 96mila euro.
Per l'amministrazione la ripresa dei costi è dettata intanto per motivi di incongruità, perché i costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di un'Associazione sportiva dilettantistica impegnata nel campionato provinciale di serie D di calcio a cinque sono sproporzionati rispetto alle spese di sponsorizzazione di una squadra di calcio a undici militante in un campionato di pari categoria.
Ma anche per motivi di economicità, perché i costi non sono neppure giustificati a causa del ristretto ambito locale e dello scarso numero di spettatori raggiungibile attraverso il messaggio pubblicitario.

La decisione della controversia
La società si oppone ante la Ctp. Sulla presunta incongruità, non rileva che la sponsorizzazione di una squadra che milita nell'omologo campionato di calcio a undici sia meno onerosa in quanto, essendo aumentato sensibilmente il fatturato per gli anni 2010-2012 oggetto della sponsorizzazione, vi è stato il ritorno atteso dall'investimento pubblicitario.
Sulla presunta antieconomicità, non rileva il bacino di utenza del messaggio pubblicitario promosso dall'associazione dilettantistica sportiva, poiché la legge istitutiva della associazioni sportive dilettantistiche ha inteso agevolare in questo modo il sovvenzionamento e lo sviluppo delle stesse.
L’amministrazione resiste ma il giudice di primo grado sposa le ragioni della società ed accoglie sul punto il ricorso. L’amministrazione non demorde e propone appello e solo qui viene confermata la legittimità dell'accertamento per i seguenti motivi:
•l'aumento del fatturato del soggetto sponsorizzante per gli anni in cui vengono sostenuti i costi di sponsorizzazione non costituisce un elemento decisivo per valutare favorevolmente l'impatto dell'investimento pubblicitario. Questo in quanto, per legittimare l'inerenza e la deducibilità dei costi sostenuti, occorre sempre provare la loro congruità;
•l’intento agevolativo recato dalla legge 289/2002, che permette il sovvenzionamento e lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche non costituisce, ex se, un elemento in grado di fare presumere la congruità dei costi di sponsorizzazione. Questo in quanto, laddove sussista, oltre che un ambito locale ristretto, anche uno scarso numero di potenziale clientela raggiungibile dal messaggio pubblicitario, i costi sostenuti dal soggetto sponsorizzante rispetto alla controprestazione ottenuta sono sempre da ritenersi antieconomici.

Ferruccio Bogetti /Gianni Rota - 19 maggio 2016 – tratto da sole24ore.com

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