Obbligo di impugnare immediatamente l'ammissione di un concorrente; illegittimo impugnare la graduatoria. È quanto ha affermato il Consiglio di stato con la sentenza del 27 aprile 2018, n. 2579 che ha preso in esame il ricorso presentato contro l'ammissione alla gara di un concorrente che invece sarebbe stato in condizione di irregolarità contributiva e, quindi, doveva essere escluso. Il Consiglio di stato ha rigettato il ricorso confermando l'operato della stazione appaltante e ha confermato la sentenza di primo grado. Per i giudici il coordinamento dell'art. 95, comma 15, del dlgs n. 50 del 2016, che ha recepito l'analoga previsione dell'art. 38, comma 2-bis, del dlgs n. 163 del 2006 introdotta nel 2014, con la disposizione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. esige anzitutto che il concorrente, il quale intenda contestare l'ammissione (o l'esclusione) di un altro concorrente, debba farlo immediatamente.

Nella sentenza si legge che «a nulla rileva la finalità per la quale intenda farlo, come, appunto, per l'ipotesi in cui egli persegua l'interesse di potere incidere sul calcolo delle medie e della soglia di anomalia, erroneamente determinato sulla base di una ammissione, o di una esclusione, illegittima». Infatti, ha detto il Consiglio di stato, la norma del codice del 2016 ha inteso evitare che, a soglia già cristallizzatasi (cosiddetto blocco della graduatoria), un concorrente possa insorgere contro l'ammissione di un altro non già per contestarne la legittima ammissione alla gara, in assenza di un valido requisito, ma soltanto per rimettere in discussione il calcolo delle medie e la soglia di anomalia effettuato sulla platea dei concorrenti, spesso molto ampia, ponendo i risultati della gara in una situazione di perenne incertezza e determinando, così, la caducazione, a distanza di molto tempo trascorso e in presenza di molte risorse impiegate, dell'aggiudicazione già intervenuta. Proprio per questo, quindi. l'art. 95, comma 15 del decreto 50/2016, infatti, ha previsto l'immutabilità o invarianza della soglia, una volta cristallizzatasi, e cioè al fine di «scoraggiare impugnazioni sui provvedimenti di ammissione o esclusione che avessero come obiettivo soltanto quello di modificare la media delle offerte».

04 maggio 2018 – tratto da Italia Oggi

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