Entro il 6 aprile è possibile trasmettere anche lo spesometro relativo al primo semestre 2017. Le modalità di trasmissione sono state oggetto di numerose domande in occasione del forum su Facebook del 29 marzo. Sono possibili due soluzioni: la rettifica del file o l’annullamento. In entrambi i casi si deve procedere all'invio di un nuovo file in formato XML, indicando l’identificativo del file originario. Con la rettifica, i dati trasmessi con il file originario sono sostituiti da quelli corretti; con l’annullamento, invece, i dati trasmessi con il file originario sono azzerati. Si ricorda che l’annullamento è irreversibile.
Preferiamo la prima soluzione e cioè quella di mantenere vivo il file del primo semestre in quanto la riapertura del termine di cui al Dl 148/2017 riguarderebbe solo gli errori e non la omissione dello spesometro del primo semestre. Quindi troviamo più corretto che anche il primo invio rimanga in memoria.
Si precisa che rettifica e annullamento riguardano esclusivamente i dati trasmessi e non quelli scartati; in caso di scarto, il file va infatti integralmente ritrasmesso.
Il sistema Tessera Sanitaria
Altra questione aperta riguarda l’obbligo di inserire o meno nello spesometro i dati che sono oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria. Il comma 3 dell'articolo 3 del Dlgs. 175/2014 ha previsto l’obbligo di invio all’agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse per prestazioni sanitarie al fine di poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. L’inclusione di queste informazioni nello spesometro sarebbe, nella sostanza, una duplicazione di dati di cui l’Agenzia è già in possesso.
Durante la trasmissione su Facebook non è stato ricordato il comunicato stampa del 12 settembre 2017, con il quale l'Agenzia aveva precisato che, nella comunicazione dei dati per il primo semestre era possibile non inserire le fatture oggetto di trasmissione al sistema Tessera Sanitaria (sistema TS) e che tale comunicazione sarebbe stata esaustiva anche ai fini dello spesometro. Riteniamo che tale agevolazione si applichi anche per lo spesometro del secondo semestre 2017.
Le operazioni con l’estero
Molti quesiti riguardano le operazioni con l’estero che, essendo senza imposta, occorre individuare il codice relativo alla natura della operazione.
In particolare, nel caso di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Ue l’operazione è considerata non soggetta e quindi va indicato il codice N2. Al contrario un servizio ricevuto da un soggetto extracomunitario sul quale deve essere applicata l’Iva mediante autofattura occorre indicare il codice N6 (inversione contabile).
Vi è anche l’ipotesi della regolarizzazione di un acquisto mediante autofattura. In questo caso l’autofattura deve essere indicata nello spesometro soltanto fra gli acquisti ancorché sia registrata anche nelle vendite. Se il fornitore è un soggetto residente non occorre alcun codice come natura della operazione in quanto si tratta di un’operazione Iva interna; se, invece, il fornire è un extracomunitario l’autofattura deve essere emessa con le medesime modalità ed indicata negli acquisti ma, a nostro parere, si deve indicare anche il codice N6 (inversione contabile) poiché si tratta di un acquisto intracomunitario.
Alessandra Caputo/Gian Paolo Tosoni - 30 marzo 2018 – tratto da sole24ore.com