In assenza di una dichiarazione dei redditi estera, è possibile utilizzare il “tax credit” anche attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Lo chiarisce la circolare 3/E/2016 dell’agenzia delle Entrate, volta a dirimere alcuni dei dubbi sollevati dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti.

Tra gli argomenti viene dedicato spazio anche alla possibilità di utilizzare il credito d’imposta per le imposte pagate su redditi prodotti all’estero e che devono confluire nella dichiarazione nazionale del contribuente, visto che i soggetti fiscalmente residente in Italia sono tenuti ad applicare il cosìddetto “world wide principle” - principio di tassazione di tutti i redditi mondiali nel paese di residenza fiscale.

L’articolo 165 del Tuir riconosce un credito d’imposta in abbattimento dell’imposta nazionale che grava, proporzionalmente al reddito complessi del dichiarante, sullo stesso reddito estero.

La norma parla, però, di imposte «pagate a titolo definitivo» che devono essere verificate dai soggetti che fisicamente predispongo la dichiarazione dei redditi nazionale e che devono rilasciare anche il visto di conformità.

Nasce, quindi, il problema di come possa il contribuente attestare la definitività dell’imposta estera qualora non abbia copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non dovuta, e se sia, quindi, sufficiente, in tale caso, il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui lo stesso contribuente attesti il pagamento a titolo definitivo delle imposte in questione.

In prima battuta l’agenzia delle Entrate ricorda che, in base anche ai chiarimenti già forniti con la propria circolare n. 9/E del 2015, il contribuente è tenuto a conservare tutta una serie di documenti: un prospetto recante l’indicazione, in modo separato Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi ivi prodotti, dell’ammontare delle imposte ivi pagate in via definitiva con riferimento ai singoli Stati e la misura del credito spettante in ossequio a quanto prescritto dall’articolo 165 del Tuir, e ancora la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero (se previsto), la ricevuta del versamento delle imposte estere, l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera e l’eventuale richiesta di rimborso delle imposte, qualora questa non risulti inserita all’interno della dichiarazione dei redditi.

Entrando poi nel merito della mancata produzione della dichiarazione dei redditi estera, l’amministrazione finanziaria sottolinea nella circolare 3/E/2016 che il contribuente è tenuto a conservare copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero «solo se tale adempimento sia ivi previsto». In caso contrario è possibile attestare tale circostanza attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fermo restando il fatto che devono essere conservate le ricevute di pagamento delle imposte estere.

Michele Brusaterra -  07 marzo 2016 – tratto da sole24ore.com

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