Gli interventi contenuti nei correttivi al Cad in tema di domicilio digitale e comunicazioni elettroniche, così come quelli in materia di pagamenti e di sottoscrizione digitale di documenti informatici assumono una particolare importanza per i cittadini e le imprese.

Per domicilio digitale andrà innanzitutto inteso un qualsiasi indirizzo elettronico valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Perciò, non necessariamente e non solo l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Altra rilevante novità riguarda il completo disallineamento tra domicilio digitale e Anpr (Anagrafe della popolazione residente): i ritardi nella realizzazione dell’Anpr hanno nei fatti impedito il completo sviluppo e la diffusione massiva del domicilio digitale, che verrà perciò successivamente riportato nell’Anagrafe una volta completata la sua realizzazione.

I domicili digitali devono essere in ogni caso eletti presso un servizio di Pec o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Il cambio di strategia che interessa il domicilio digitale è ravvisabile oltretutto nella completa riformulazione dell’articolo 3-bis del Cad, costruito intorno alla previsione del diritto per chiunque di accedere ai servizi online offerti dai soggetti pubblici tramite la propria identità digitale. Questo diritto sarà esercitabile dal prossimo primo gennaio. Con un decreto verrà individuata la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale avverranno esclusivamente in forma elettronica. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata dal decreto, i soggetti pubblici potranno comunque predisporre le comunicazioni, destinate a coloro che non hanno eletto un domicilio digitale, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, inviando ai destinatari, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa, di quei documenti.

La previsione dell’accesso, a partire da gennaio, ai servizi online tramite l’identità digitale interessa inevitabilmente anche i servizi di pagamento che pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico mettono a disposizione dell’utenza. Anche i servizi di pagamento elettronici dovranno perciò essere accessibili mediante l’identità Spid: al riguardo l’inserimento dei gestori di servizi pubblici tra i destinatari delle disposizioni del Cad determinerà, come effetto, quello di rendere obbligatoria, anche per tali soggetti, la messa a disposizione dell’utenza di servizi di pagamento elettronici oltre che per il versamento spontaneo di tributi. Resta tuttavia fermo l’utilizzo dello strumento del modello di versamento unificato F24 fino all’adozione di un decreto che fisserà le modalità tecniche per l’effettuazione dei pagamenti tramite piattaforma anche in campo tributario e contributivo. Le informazioni sui pagamenti, già disponibili in capo alle singole amministrazioni interessate, verranno comunque messe a disposizione in via generale anche del ministero dell’Economia.

Infine, è previsto che il documento informatico soddisfi comunque il requisito della forma scritta e produca l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando a esso è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo con i requisiti fissati dall’Agid al fine di garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento.

In tutti gli altri casi, compresi quelli in cui al documento è apposta una firma elettronica, la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. La grande novità sta nella previsione di un diverso processo di firma elettronica avanzata, realizzato attraverso la previa identificazione dell’autore. Sebbene la norma in divenire richiami le regole tecniche da adottate da parte di Agid, è chiara l’intenzione del legislatore di riconoscere pari valore probatorio ai documenti informatici formati avvalendosi del sistema di identificazione Spid.

A.Mastromatteo/B.Santacroce - 19 dicembre 2017 – tratto da sole24ore.com

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