Sgravio automatico sui premi Inail dovuti per le lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2015. Se negli anni scorsi è stata presentata e accettata l’istanza per l’oscillazione del tasso di premio (altro sgravio, di misura pari al 15%), non deve essere presentata una nuova istanza ai fini del riconoscimento dello sconto del cuneo. A precisarlo è l’Inail, nella circolare n. 6/2017, in cui illustra le modalità applicative della riduzione della legge n. 147/2013 (c.d. «cuneo»).
Lo sconto del cuneo. La speciale riduzione, introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), si applica in sede di autoliquidazione dei premi (prossimo appuntamento: 16 febbraio). Lo sconto doveva valere limitatamente al triennio 2014/2016 nell’attesa della revisione e aggiornamento delle tariffe dei premi, cosa che non è ancora avvenuta. Pertanto, con determina n. 307/2016, l’Inail ha confermato anche per il triennio 2017/2019 la disciplina dell’incentivo in base alle stesse regole già applicate per il primo triennio. Unica novità, l’aggiornamento degli «indici di gravità medi» (IGM), che erano stati fissati per il triennio 2014/2016, necessari per l’applicazione dei premi in vari settori (marittimi, premi speciali, raggi X, agricoltura).

Daniele Cirioli – 28/01/2017 – tratto da Italia Oggi

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