Il servizio di car pooling aziendale fornito dal datore di lavoro tramite app è fuori dal reddito di lavoro dipendente. Con la risposta 462/2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sui profili fiscali del servizio di car pooling aziendale (due colleghi che effettuano il tragitto casa-lavoro insieme, condividendo la stessa auto) messo a disposizione dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti, attraverso una piattaforma informatica. In generale, le prestazioni di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti da casa a lavoro non concorrono al reddito di lavoro dipendente. Per l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente tre condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Nel caso di specie, il datore di lavoro attraverso un apposito contratto con la società istante, mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori. Pertanto, il servizio di car pooling aziendale non genererà reddito di lavoro dipendente. In relazione all'Ires, i costi sostenuti per i servizi di car pooling aziendale forniti attraverso app sono da considerarsi deducibili per un ammontare complessivo non superiore al cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società committente.

Sulle somme percepite dai driver a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio, addebitate ai rider tramite l'app, queste risultano irrilevanti ai fini del reddito di lavoro dipendente, in quanto meri accordi tra i privati. Inoltre, le somme corrisposte dal rider a titolo di parziale rimborso spese non sono soggette a Iva, in quanto il driver non svolge un'attività economica rilevante. In relazione ai premi/incentivi aziendali erogati ai lavoratori in forma di buoni carburante (c.d. flexible benefit), questi costituiranno reddito imponibile. In relazione alla deducibilità ai fini Ires di tali incentivi, come per le spese dei servizi di car pooling, i premi/incentivi aziendali strettamente correlati all'utilizzo del servizio, sono da considerarsi deducibili nella misura non superiore del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società committente.

Giulia Provino - 05 novembre 2019 – tratto da Italia Oggi

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