La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore che assegna a essi il corrispondente codice Cer, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/Ce, modificata dalla decisione 955/2014/Ce. Il produttore può sicuramente affidarsi per tali compiti al laboratorio di analisi, ma questo non significa che trasferisca a esso la propria responsabilità la quale, invece, rimane sempre attiva, poiché il produttore dei rifiuti resta destinatario della posizione di garanzia. L'analista, invece, dev'essere posto nella condizione di svolgere al meglio il compito che gli viene affidato dal produttore; pertanto, deve conoscere i cicli produttivi, i materiali e le sostanze impiegati.

A tal fine, la migliore garanzia è un accesso dell'analista al sito produttivo con campionamento dei rifiuti. Il coinvolgimento dell'analista durante il prelievo e il campionamento rappresenta la strada maestra per una certificazione idonea ad assolvere il compito che la legge le assegna. Pertanto è consigliabile che il rapporto con il laboratorio sia diretto, senza intermediari, sia per motivi di trasparenza (evitando così sospetti di connivenze tra laboratorio e trasportatore), sia per poter controllare l'attività del laboratorio stesso. Infatti, in questa prospettiva, le sentenze della Cassazione penale, sezione III, 21 giugno 2007, n. 24481, e 31 luglio 2007, n. 3628 hanno affermato che il produttore ha l'onere di assicurarsi e di provare che il campione da analizzare sia effettivamente rappresentativo della natura dei rifiuti, al fine di evitare che ciò sia fatto in via presuntiva dal giudice il quale, «purché fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica», può procedere sulla base degli elementi a sua disposizione, come la provenienza e le caratteristiche dei cicli produttivi. Secondo la Corte tali principi si applicano sia quando il prelievo e il campionamento sono fatti dall'analista sia quando essi sono effettuati direttamente dal produttore.
Quando il trasporto è assistito dal formulario, l'articolo 258, comma 4, del Dlgs 152/2006 prevede che si applica «la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale... anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto». Lo stesso è previsto, per il trasporto assistito da Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), dall'articolo 260-bis, commi 6 e 7, che estendono la pena ex articolo 483 del Codice penale (che prevede la reclusione fino a due anni) a chi, durante il trasporto, usa un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire al Sistri. Questa terza ipotesi è peculiare del Sistri, mentre le prime due sono comuni con il formulario. La pesantezza della sanzione (che si applica anche in caso di certificato relativo ai rifiuti non pericolosi) è spiegata dalla sentenza della Cassazione penale, sezione III, 16 gennaio 2015, n. 1987, la quale rileva che il certificato di analisi «risponde all'esigenza di certezza pubblica e proviene da un soggetto qualificato e abilitato all'esercizio di una specifica professione che comporta l'esternazione dei dati precedentemente acquisiti attraverso specifiche metodologie su natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti».
Con riferimento alla gestione dei formulari per i rifiuti prodotti o detenuti prima del 1° giugno 2015, ma avviati a recupero/smaltimento in data successiva, la nota di aggiornamento 28 maggio 2015 di Confindustria consiglia, condivisibilmente, di riportare sui formulari le caratteristiche di pericolo precedentemente attribuite (le “H”) e in annotazione le “HP” che vengono attribuite in base alla nuova disciplina.
Per quanto riguarda il Sistri, sul portale www.sistri.it è presente una “procedura relativa alle modalità operative previste per l'adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative”, che però consente solo di attribuire le HP anche ai rifiuti che sono stati presi in carico precedentemente al 1° giugno 2015.

P. Fi - 22/06/2015 - tratto da sole24ore.com

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