Nel 2015, la liquidazione Iva della mia società ha chiuso con un credito che vorremmo utilizzare in compensazione con altre imposte. Vorrei sapere se siamo liberi di utilizzare questo credito già a partire da gennaio e se dobbiamo presentare la dichiarazione Iva relativa al 2015.
Il dubbio deriva dal fatto che per il 2014, anch'esso chiuso con un importante credito Iva, consigliati dal nostro consulente, abbiamo presentato la relativa dichiarazione Iva, sottoscritta dal nostro organo di controllo.
P.V. - SARONNO

L'approssimarsi del periodo in cui è possibile scegliere se inviare la dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico, impone specifiche analisi per i contribuenti che hanno chiuso il 2015 con un credito Iva che intendono utilizzare in compensazione orizzontale per versare altre imposte o contributi.
Occorre, innanzitutto, considerare che, ad esempio, il credito Iva relativo all'anno 2015 può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 euro. Ogni ulteriore compensazione che ecceda questo limite, invece, può avvenire esclusivamente previa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2015.
Ma questa non è l'unica regola da prendere in considerazione al fine di valutare i tempi e le modalità di presentazione della dichiarazione Iva. Si tratterà, infatti, di un vero e proprio slalom tra diversi paletti. Ma andiamo con ordine.

La somma da compensare
Come anticipato, la compensazione orizzontale del credito Iva subisce, innanzitutto, alcune limitazioni collegate all'ammontare della somma che il contribuente intende utilizzare per versare altre imposte o contributi. La prima regola vale quando la soglia è pari a 5mila euro: fino a tale valore, il credito potrà essere compensato senza alcuna condizione. Altra regola per le compensazioni superiori a 5mila euro e fino a 15mila euro, per le quali sarà invece necessario aver presentato la dichiarazione annuale entro il mese precedente quello di utilizzo del credito in compensazione che, più in dettaglio, può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva 2016. La terza regola si applica nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a 15mila euro: in tal caso la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo).
Ad esempio, il contribuente che avrà presentato entro il 29 febbraio 2016 una dichiarazione Iva a credito, potrà utilizzare l'importo in compensazione anche per cifre superiori a 5mila euro (e superiori a 15mila con visto) già a partire dal 16 marzo 2016.
Ai fini di una corretta applicazione delle regole finora esaminate, occorre considerare che i limiti citati sono riferiti all'importo del credito Iva che si intende utilizzare in compensazione e non all'ammontare del credito che risulta dalla dichiarazione. Qualora, ad esempio, la dichiarazione Iva chiuda con un credito di 20mila euro, che il contribuente intende utilizzare in compensazione per un importo pari a 4mila euro, non sarà necessario né inviare la dichiarazione prima dell'utilizzo del credito né, tantomeno, apporre il visto di conformità.

Il visto sul 2014
Inoltre, sempre in tema di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma, i contribuenti che già con riferimento al 2014 avevano presentato una dichiarazione a credito con apposizione del visto, potranno continuare a compensare tale credito fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale Iva per il 2015. A partire da tale momento, infatti, il credito riferibile al 2014, inserito all'interno della dichiarazione per il 2015, assumerà l'anzianità “2015”. Qualora, ad esempio, il credito Iva 2014 risultante dalla dichiarazione vistata fosse pari a 40mila euro, utilizzato per 18mila euro nel 2015, l'importo residuo pari a 22mila euro potrà essere utilizzato liberamente fino alla presentazione della dichiarazione Iva per il 2015. Da quel momento in poi si formerà ed esisterà solo il credito 2015 che conterrà al suo interno anche il residuo relativo al 2014.
Un'ulteriore regola vale per gli F24 in cui si compensa il credito per un importo superiore a 5mila euro e per quelli “a saldo zero” che dovranno transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

I limiti
Le compensazioni del credito Iva soggiacciono poi alla regola generale del limite di 700mila euro previsto per i crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati utilizzando il modello F24. Tale limite è invece pari a un milione di euro per i subappaltatori edili nei casi in cui il volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto. L'ultima regola da ricordare riguarda il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (dirette, Iva, Irap e altre imposte indirette) in presenza di debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Giuseppe Carucci/ Barbara Zanardi – 25 gennaio 2016 – tratto da sole24ore.com

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