Fatture elettroniche differite con obbligo di trasmissione immediata. La fattura differita deve, a regime, indicare la data di emissione, che corrisponde alla data di trasmissione al Sistema di interscambio (SdI), non beneficiando dei dieci giorni previsti dalle disposizioni del collegato alla legge di Bilancio 2019.
Una risposta dell'Agenzia delle entrate fornita nell'ambito dell'incontro con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) lo scorso 15 gennaio (la n. 1.1) ha ingenerato una ulteriore confusione, soprattutto con riferimento ai numerosi contribuenti che anticipano l'emissione della fattura differita alla fine di ogni mese.
Nella risposta citata, l'Agenzia delle entrate ha precisato, innanzitutto, che le regole, di cui all'art. 21 (e osiamo affermare dell'art. 21-bis per le fatture semplificate) non sono cambiate, con la conseguenza che la data della fattura corrisponde alla data di effettuazione dell'operazione, in presenza di una fattura immediata (quella emessa entro le ore 24) ma, come sostenuto dalla stessa agenzia, in presenza di fattura differita, che si ricorda può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene effettuata l'operazione (lettera a, comma 4 art. 21), in relazione all'emissione di idonei documenti (di trasporto o documenti equipollenti), «la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica» poiché «la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura».
La stessa Agenzia delle entrate, in merito alla fattura immediata, ha precisato che la data è quella di effettuazione, anche se la spedizione al SdI avverrà entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 11, dl 119/2018 a regime (ovvero dal 1° luglio) o, nel primo semestre, entro i termini di liquidazione (entro il giorno 16 del mese successivo, in caso di operatore mensile o entro il 16 del secondo mese successivo per il trimestrale).
Quindi, nonostante che le disposizioni prevedano la corretta emissione (trasmissione) di qualsiasi tipologia entro i dieci giorni successivi, se il chiarimento fosse confermato in un documento di prassi così come fornito, paradossalmente, si «obbligherebbe» tutti i contribuenti che hanno emesso i documenti di trasporto (ddt), per esempio, nel mese di luglio e che predispongono, anticipando il termine (per gestire al meglio gli incassi o per report periodici), le fatture a fine mese (31 luglio) a inviarle (quindi trasmetterle) entro la medesima data; il che appare alquanto assurdo giacché una fattura immediata, emessa il 31 luglio, potrà essere inviata entro il 10 agosto, mentre una fattura differita, emessa nella medesima data e riferita ai ddt del mese di luglio, dovrà essere inviata il giorno stesso.
Si ritiene, al contrario, che le fatture differite, innanzitutto, possano richiamare soltanto i ddt (numero e data di emissione), senza ulteriori indicazioni (in linea con quanto dichiarato dall'AdE) e che, se emesse entro fine mese, possano far riferimento ai documenti di trasporto del mese, siano datate nel medesimo giorno ma possano essere trasmesse nei dieci giorni successivi all'emissione, ai sensi del citato art. 11, dl 119/2018, non facendo riferimento al momento dell'effettuazione dell'operazione, rilevato dal documento di trasporto, ma al momento dell'emissione della fattura differita.
Resta ancora aperto il problema delle fatture relative alle prestazioni sanitarie fatturate verso soggetti che pretendono, oltre che la fattura elettronica anche l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione eseguita; è il tipico caso delle imprese di assicurazione.
Sul tema si ricorda che l'art. 10-bis del dl 119/2018, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) dispongono l'assoluto «divieto» di fatturazione elettronica, oltre che a quelli che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) ai «soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria» ma «con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche»; le Entrate (Faq del 29/1/2018) hanno precisato che l'operatore sanitario non potrebbe emettere fattura elettronica anche nell'ipotesi in cui i dati della prestazione resa non fossero oggetto di una comunicazione al Sistema tessera sanitaria a causa di eventuale opposizione manifestata del contribuente e, quindi, si ritiene che il divieto deve essere ulteriormente esteso a tutti gli operatori sanitari e per tutte le prestazioni di questo tipo, a prescindere dal fatto che i dati siano inviati o meno al citato sistema, in ossequio alle indicazioni del Garante della privacy.


F.G. Poggiani - 06 febbraio 2019 – tratto da Italia Oggi

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