Per l’Irap dei piccoli verifiche su misura

La sentenza della Cassazione a Sezioni unite 9451/2016 ha “affrancato” molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori dall'obbligo di pagare l'Irap ma va attentamente valutata la situazione di ciascun contribuente.

Occorre, innanzitutto, verificare la situazione dell'unico dipendente o collaboratore, qualsiasi sia la tipologia di rapporto intercorrente. In caso di part-time si ritiene possibile escludere la sussistenza di un'autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti ad uno a tempo pieno. Nella sentenza 7291/2016 era stato affermato, con riguardo ai medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (Ssn) che svolgono in forma associata l'attività di medicina di gruppo, che la presenza di «personale di segreteria o infermieristico comune» appariva «la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare il servizio». Alla luce della sentenza in esame si ritiene che l'esclusione dal tributo regionale possa sussistere anche in presenza di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei detti medici.

La Suprema corte ha affermato, nella sentenza 10777/2013, che in presenza di un'impresa familiare l'attività svolta dai collaboratori comporta sempre l'assoggettamento all'Irap del valore della produzione, essendo stati gli stessi equiparati ai collaboratori non occasionali, dovendo prestare la propria attività in modo continuo e prevalente. Si ritiene che la sentenza in esame possa comportare l'esclusione dal tributo regionale anche di questa tipologia di imprese, qualora si avvalgano di un solo collaboratore con mansioni esecutive.

In secondo luogo, va riscontrato l'eventuale utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di autonoma organizzazione, la cui presenza comporterebbe il verificarsi del presupposto impositivo.

Inoltre, va approfondita la natura delle mansioni svolte, che, come evidenziato nella sentenza 9451, non devono “concorrere” o “combinarsi” con l'attività esercitata dal contribuente, cioè non essere “professionali” bensì «meramente esecutive». Non possono, ad esempio, avvalersi dell'esclusione i contribuenti che si avvalgono dell'opera di un professionista più giovane o comunque di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti (ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Le attività svolte devono, invece, essere “generiche”, quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali. La Suprema corte ha affermato, nella sentenza 10777/2013, che l'attività svolta dai collaboratori dell'impresa familiare comporta sempre l'assoggettamento al tributo regionale, essendo stati gli stessi equiparati ai collaboratori non occasionali. Si ritiene, pertanto che il principio affermato nella sentenza in esame si applichi anche in presenza di un solo collaboratore familiare con mansioni esecutive.

In presenza di un contenzioso pendente va poi verificato se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni del ricorso. In caso positivo va accertato se sussistono o meno altre contestazioni: nel primo caso il giudizio proseguirà in relazione a queste ultime mentre nel secondo terminerà con esito favorevole per il contribuente. Per le controversie che dovessero insorgere in futuro l'onere di provare la natura delle prestazioni rese dall'unico collaboratore spetta al contribuente se derivano da un'istanza di rimborso o all'ufficio se conseguono a un accertamento.

In assenza di controversie i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso dell'Irap versata presentando un'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973, entro 48 mesi dal versamento o presentare per il 2014 una dichiarazione integrativa a favore entro il prossimo 30 settembre.

Gianfranco Ferranti - 12 maggio 2016 - tratto da sole24ore.com

 

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