Sono una lavoratrice del settore privato, di 60 anni. A marzo 2017 raggiungerò 41 anni e 10 mesi di contributi, ma l'azienda per la quale lavoro è intenzionata a sopprimere il mio posto e quindi accederò alla Naspi. La domanda che pongo è se il periodo in cui godrò dell'indennità di disoccupazione è utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata e in che modo inciderà nel calcolo della pensione.
A.S.- VENEZIA

Il timore dei lavoratori dipendenti prossimi alla pensione, e che rimangono privi di un reddito certo, si estende a come sarà calcolata la prestazione previdenziale.
Con il Dlgs 22/2015 è stato dato avvio al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati con la nascita della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, nota con anche con l'acronimo di Naspi.

I 18 anni entro il 1995
In particolare, per i lavoratori che possono vantare almeno diciotto anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995, le quote di pensione retributive saranno calcolate con riferimento alle retribuzioni degli ultimi dieci anni meno remoti rispetto alla data di cessazione (noto anche come periodo di riferimento).

L'indennità Naspi
Con la riforma Monti-Fornero (Dl 201/2011), dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere da tale data, si applicherà invece il sistema contributivo. La Naspi è rapportata a tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore nei quattro anni precedenti la cessazione dell'attività lavorativa. Tuttavia esistono dei tetti. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, l'indennità mensile sarà pari al 75 percento della retribuzione media. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità messa in pagamento sarà pari al 75 percento di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25 percento del differenziale tra la retribuzione mensile e la “somma soglia”. Inoltre, l'importo mensile dell'indennità non può superare 1.300 euro e si riduce del 3 percento per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, cioè dal 91esimo giorno di godimento della prestazione.
È evidente che tutti questi limiti e verifiche potrebbero indurre il lavoratore, prossimo alla pensione, a ritenere che il proprio trattamento pensionistico risulterà penalizzato dalla presenza di tali situazioni nel cosiddetto periodo di riferimento.

I figurativi
Per i periodi di fruizione della Naspi sono riconosciuti i contributi figurativi rapportati alla retribuzione ed entro un limite non superiore a 1,4 volte l'importo massimo mensile. Tale valore si attesta a 1.820 euro (pari a 1.300 x 1,4). Tuttavia, ai fini del calcolo delle quote retributive di pensione, le retribuzioni relative ai periodi di contribuzione figurativa per i quali viene applicato il tetto di 1,4 volte l'importo massimo della Naspi, vengono neutralizzate qualora – una volta rivalutate – siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta senza di esse. In altri termini, sarà determinata la retribuzione media pensionabile con le sole retribuzioni godute. Se le retribuzioni da Naspi, rivalutate, dovessero risultare inferiori a tale valore medio, allora saranno neutralizzate. In caso contrario, entreranno a far parte della retribuzione media pensionabile. Per tale calcolo, come avviene per la generalità dei trattamenti pensionistici, tutte le retribuzioni percepite negli anni precedenti la decorrenza dell'assegno previdenziale – eccetto quella dell'anno in corso e dell'anno immediatamente precedente - vengono rivalutate sulla base di un indice Istat, al fine di aggiornarle ai valori correnti.

Il computo
Il periodo di contribuzione figurativa è calcolato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici. Non sono state effettuate precisazioni in merito alle quote contributive, motivo per cui si deve ritenere che il calcolo della quota C di pensione avverrà entro il limite della contribuzione figurativa accreditata. Per i lavoratori con meno di diciotto anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, il periodo di riferimento per la quota B si amplia dagli ultimi dieci anni a tutto il periodo dal 1993 in avanti fino alla data di cessazione. Tuttavia, tali retribuzioni entreranno in gioco limitatamente alle anzianità contributive maturate entro il 1995. Infatti, dal 1° gennaio 1996 la quota di pensione relativa a tali anzianità sarà calcolata prendendo a riferimento i contributi complessivamente versati (cosiddetto montante contributivo) che diverranno quota di pensione attraverso i coefficienti di trasformazione legati all'età posseduta dal lavoratore al momento del pensionamento.

Fabio Venanzi – 07 marzo 2016 – tratto da sole24ore.com

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