La variazione del criterio di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata (ovvero il passaggio dal regime di competenza a quello per cassa) provocherà importanti conseguenze (inevitabili) sotto il profilo della tenuta dei registri contabili e delle connesse registrazioni contabili. Premesso che non viene intaccato il principio della obbligatorietà della tenuta dei registri Iva per le imprese in contabilità semplificata, è opportuno sottolineare una prima importante novità, contenuta nel secondo comma del nuovo art. 18 del Dpr 600/73: l'istituzione di due registri in cui annotare sia i ricavi incassati sia i costi pagati.

Le registrazioni devono avvenire in ordine cronologico sulla base degli incassi e dei pagamenti, ricevuti od effettuati ed indicando per ciascuna operazione l'importo dell'incasso, le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento (o al contrario le generalità del soggetto a cui sia stato fatto il pagamento) e gli estremi del documento pagato/incassato. L'ordine cronologico dovrebbe avvenire sulla base della cosiddetta “data disponibile”, ovvero sulla base “della data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata” ed a contrariis quando la somma addebitata non sia più utilizzabile dal soggetto che abbia disposto il pagamento (cfr. Circ. Min. n. 1/E del 15 febbraio 2013 in merito alle risposte ai quesiti sul regime Iva per cassa).

In questi registri cronologici devono, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, essere annotati i componenti positivi o negativi di reddito che partecipino alla determinazione del reddito imponibile, e che non abbiano una manifestazione finanziaria (ad esempio gli ammortamenti piuttosto che il Tfr dei dipendenti). La norma tuttavia permette di non adottare i registri cronologici di cui sopra (comma 4 dell'art. 18) nel caso in cui gli stessi elementi vengano trascritti sui registri Iva. Le operazioni non soggette ad Iva devono essere annotate separatamente rispetto a quelle rilevanti ai fini del tributo. Inoltre devono essere annotate anche con due registrazioni distinte (per masse) gli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate, con contestuale indicazione anche analitica dei documenti ricompresi nelle due sommatorie di cui prima.

Successivamente nel periodo d'imposta in cui avverrà la movimentazione finanziaria si procederà alla distinta annotazione del movimento, avendo cura di riportare gli estremi del documento pagato/incassato. Al comma 5, invece, ritroviamo la possibilità di semplificare quanto sopra riportato, optando per almeno un triennio ad un regime particolare dove in sostanza la registrazione del documento equivale all'incasso o al pagamento dello stesso. In questo caso, quindi, non rilevano le manifestazioni finanziarie e per ratio legis si dovranno annotare, sempre entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli elementi positivi o negativi che non abbiano una rilevanza ai fini Iva ma che invece lo siano ai fini reddituali.

Come detto, l'opzione ha una validità triennale e la norma nulla prescrive in merito a come il contribuente debba comportarsi una volta terminato il triennio sia per il rinnovo della stessa opzione (rinnovo automatico di anno in anno o necessità di effettuare una nuova opzione per un triennio), sia per evitare fenomeni di doppia imposizione o errori in sede di determinazione delle deduzioni, nel caso in cui avvenga a posteriori un incasso o un pagamento, nei periodi d'imposta successivi al mancato rinnovo dell'opzione. Infine il comma 6 del nuovo articolo 18 del Dpr 600/73 prevede il non assoggettamento agli obblighi di tenuta dei registri cronologici e di quanto prescritto dal comma 4 dello stesso articolo per i soggetti Iva ex art. 34/633.

Stefano Mazzocchi - 26 dicembre 2016 – tratto da sole24ore.com

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