Il quesito. Ai fini del calcolo della Tari, mentre per l’abitazione principale fa fede lo stato di famiglia dei residenti, per le seconde case è l’ufficio del Comune a stabilire il numero degli occupanti dell’immobile. Alla mia seconda casa, di 60 metri quadrati, sono stati arbitrariamente addebitati quattro occupanti, anche se nello stato di famiglia risultiamo essere due. È legittima questa imposizione? Può una delibera del Comune imporre un “falso”? 
G.M. - Roma

La risposta. Il regolamento del Comune è legittimo. Per le abitazioni a disposizione o turistiche, per le quali non è possibile far riferimento al numero dei componenti della famiglia, come per le utenze domestiche residenti, è legittimo disporre una presunzione circa il numero di persone che mediamente occupano l’abitazione: anche se diverso dai componenti del nucleo familiare del possessore.

La possibilità per il Comune di disporre in via regolamentare tale presunzione è stata vagliata più volte dalla Cassazione, come nella sentenza 8383/2013, con cui è stato precisato che l’individuazione dei componenti proporzionata alla superficie non è un criterio irrazionale e neppure discriminatorio.

Questo perché «il criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza; e non è irragionevole, all’uopo, far ricorso al metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene».

Pasquale Mirto - 21 maggio 2018 – tratto da sole24ore.com

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