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Spetta al giudice quantificare l'indennità dovuta al lavoratore licenziato ingiustamente, entro i limiti, minimo e massimo, di quattro (sei dopo il dl dignità) e 24 mensilità (ora 36) di retribuzione, tenendo conto non solo degli anni di lavoro prestati, ma anche del numero di dipendenti dell'azienda, della dimensione, del comportamento e delle condizioni delle parti. È quanto si legge nella sentenza n. 194 depositata ieri, con cui la corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del dlgs n. 23/2015 come anticipato il 25 settembre. Per la corte la sola anzianità di servizio non è un criterio lecito a fissare l'indennità, perché è un meccanismo (proprio del contratto a tutele crescenti) che la rende «rigida» e «uniforme» per tutti i lavoratori con pari anzianità, traducendosi in una sorta di liquidazione legale, «forfetizzata e standardizzata», per l'ingiusta perdita del posto di lavoro. Non è fondata, invece, la questione con riferimento al principio di uguaglianza: è legittimo, in altre parole, che la tutela dei lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015 (con contratto a tutele crescenti) sia peggiorativa rispetto a quelli assunti prima (destinatari dell'art. 18 della legge n. 300/1970).

Sistema criticato. È stato il tribunale di Roma (ordinanza 16 luglio 2017) a sollevare questioni di legittimità sul dlgs n. 23/2015. Le censure riguardavano l'intero nuovo regime di tutela dei lavoratori per i licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale (art. 2), per giustificato motivo e giusta causa quando non ne ricorrono gli estremi (art. 3) e per quelli affetti da vizi formali e procedurali (art. 4).

Disparità di trattamento. Delle varie censure la corte ha ritenuto fondate solo quelle sull'art. 3 del dlgs n. 23/2015 e, in particolare, sul comma 1, il quale indica il criterio per fissare l'indennità dovuta al lavoratore ingiustamente licenziato. Per la corte invece non contrasta il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

Parola ai giudici. A essere censurato, dunque, è solo il meccanismo di quantificazione dell'indennità. Il criterio del dlgs n. 23/2015, per la corte, la rende troppo rigida, perché non graduabile in relazione a parametri diversi dall'anzianità, rendendola uniforme a tutti i lavoratori con pari anzianità di servizio. L'indennità, così, assume i connotati di una liquidazione forfetizzata e standardizzata, mostrando la sua incongruenza soprattutto nei casi di anzianità di servizio non elevata. In tal caso, infatti, il criterio non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell'impresa, da un lato, e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato, dall'altro. In conclusione, per la corte sono legittimi i limiti (minimo e massimo) all'indennità perché rispondono all'esigenza di prevedere un «indennizzo economico certo»; ma spetta al giudice determinare l'effettiva misura tenendo conto, non solo dell'anzianità di servizio, anche di altri criteri desumibili dall'evoluzione della disciplina sui licenziamenti (numero dipendenti ecc.).

Daniele circoli - 09 novembre 2018 – tratto da Italia Oggi

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