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Stop alle fatture di fine anno e gettito 2018 a rischio per colpa della flat tax. Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019, l'ampliamento del regime forfettario a 65 mila euro rischia di arrecare un serio danno alle casse dello Stato già a partire dal 2018 per la correlata pianificazione fiscale dei possibili interessati, imprese e professionisti, che posticiperanno gli incassi e le fatturazioni di fine anno al 2019 al fine di ottenere la riduzione della tassazione prodotta proprio dall'applicazione della flat tax nel prossimo anno.

La posticipazione degli incassi, che potrebbe riguardare una platea stimata intorno 17% del totale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali (secondo quanto calcolato dall'ufficio parlamentare di bilancio - Upb), avrà inoltre una doppia ripercussione riducendo al contempo sia l'ammontare dell'Irpef 2018 sia il gettito Iva dell'ultimo periodo dell'anno considerato che l'imposta sul valore aggiunto non è applicata nel regime forfettario. La pianificazione fiscale e la correlata perdita di gettito è prodotta dall'incrocio di due norme, la prima è appunto l'ampliamento della tassa piatta ai 65 mila euro prevista per il 2019, la seconda è il regime di cassa, previsto praticamente da sempre per i professionisti e concesso anche imprese in contabilità semplificata dal 1 gennaio 2017 (con la legge di Bilancio 2017 articolo 1, commi da 17 a 23, legge 232/2016), che consente di determinare il reddito imponibile considerando esclusivamente le fatture incassate nell'anno.

Il gioco è dunque fatto, molto più facile per chi soggetti che erogano servizi che possono semplicemente fermare incassi e fatturazione di fine anno e leggermente più complesso per le imprese commerciali, che vincolate dall'art 6 del dpr 633/72 all'emissione della fattura al momento di una eventuale consegna o spedizione dei beni dovranno invece attentamente curarsi, interagendo con i clienti, di non ricevere i pagamenti nel 2018.

Mentre l'impatto in termini di riduzione di incassi Irpef potrà essere quindi potenzialmente prodotto da tutti i possibili interessati al passaggio al forfettario, per l'Iva le conseguenze sono leggermente più limitate proprio per via dell'articolo 6 del dpr 633/72 che stabilisce il momento dell'effettuazione dell'operazione con correlato obbligo di emissione del documento fiscale e di applicazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Mentre per coloro che effettuano prestazioni di servizi il momento di effettuazione dell'operazione è infatti stabilito all'atto del pagamento del corrispettivo con possibilità dunque di non applicare l'Iva in caso di posticipazione dell'emissione della fattura in regime forfettario nel 2019, per le imprese che effettuano cessioni di beni il momento di effettuazione coincide con la consegna o spedizione degli stessi con il risultato che queste ultime essendo comunque vincolate all'emissione di fattura nel 2018 dovranno necessariamente versare l'imposta sul valore aggiunto.

Se non vi saranno cambiamenti stesso risultato si produrrà il prossimo anno con l'introduzione dell'imposta sostitutiva al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi/compensi compresi tra i 65.001 e 100.000 euro ed applicabile a partire dal 1 gennaio 2020. In questo caso se il rischio dal punto di vista numerico è limitato essendo la platea degli interessati stimata in circa l'8% del totale delle partite Iva ma dal punto di vista quantitativo è probabilmente maggiore essendo i redditi e i fatturati più elevati con conseguente maggior gettito sul piatto.

G.Mandolesi - 01 dicembre 2018 – tratto da Italia Oggi

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