Ritrovarsi fuori dal circuito del lavoro e ritrovarsi in un’età tale che si è ancora giovani per la pensione e “vecchi” per trovare lavoro. Una situazione abbastanza ricorrente e la via dei versamenti volontari rappresenta, in questi contesti, l’unica via percorribile per anticipare il traguardo pensionistico, sul fronte dell’età e dei pagamenti. Vediamo di seguito quali sono i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari, in base alle diverse categorie di lavoratori.
In merito ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa a patto che siano stati versati: per gli artigiani ed i commercianti - come nel caso in esame - cinque anni di contribuzione effettiva riferita a qualsiasi periodo oppure, in via alternativa, tre anni di contributi versati nei cinque precedenti la domanda di autorizzazione; per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, cinque anni di contributi in tutta la vita assicurativa, o 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 contributi giornalieri per le donne ed i giovani nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione; per i lavoratori parasubordinati, un anno di contribuzione versato nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione.
Va ricordato, che dal 1° gennaio 2001 è possibile ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nella Gestione anche sulla base del requisito alternativo di cinque anni di effettiva contribuzione, introdotto dall’articolo 69, comma 10, della legge 388/2000. Il requisito contributivo necessario per l’autorizzazione, deve essere perfezionato sulla base delle sole contribuzioni versate nella gestione separata.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’autorizzazione può essere concessa quando siano stati versati: cinque anni di contributi effettivi, riguardanti qualsiasi epoca lavorativa; oppure, in maniera alternativa al requisito precedente, tre anni di contributi nei cinque precedenti la domanda di autorizzazione ed in particolare:
- domestici, 156 contributi settimanali;
- un anno di contributi, nei cinque anni precedenti la domanda, per i soggetti che svolgono, dall’anno 1997 in poi, un lavoro a tempo parziale, tenendo presente che l’autorizzazione, a differenza degli altri casi, può essere rilasciata con il rapporto in corso e non dopo la cessazione;
- un anno di contributi, nei cinque anni precedenti la domanda, per i soggetti che svolgono lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi dopo il 31 dicembre 1996 e non coperti da contributi obbligatori o figurativi;
- in questi casi, l’autorizzazione è rilasciata con decorrenza posteriore al termine o alla sospensione del lavoro. Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.
Per i lavoratori dipendenti l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda; per gli autonomi l’autorizzazione è concessa dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Se la domanda è stata presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
Aldo Forte - 10 aprile 2022 – tratto da sole24ore.com